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Schemi RTF (Modulo I - Costituzione Fondo) - versione al 30 novembre 2012

Note applicative Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 Luglio 2012: schema di relazione tecnico-finanziaria (versione al 30 Novembre 2012)

Intro


Modulo I

Modulo di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Gli schemi di relazione tecnico-finanziaria sono strutturati per rappresentare distintamente ciascun Fondo e, nell’ambito di questo, distintamente ciascun anno di riferimento (es. in caso di contratto integrativo economico biennale).

Nei diversi comparti di contrattazione collettiva e per le diverse tipologie di personale in essi ricompresi (es. dirigenti, professionisti, non dirigenti, ricercatori eccetera) è previsto, di norma, un Fondo unico per l’erogazione dei trattamenti accessori destinati a ciascuna categoria di personale contrattualmente identificata. In qualche caso, come avviene a titolo esemplificativo per il Servizio sanitario nazionale, sono previsti più Fondi. Va peraltro rilevato come il lemma “Fondo” risulta non menzionato per alcune tipologie contrattuali (es. per alcuni comparti dirigenziali) pur in presenza di regole di costituzione e di destinazione delle risorse pienamente assimilabili alla nozione di Fondo per la contrattazione integrativa..

NOTA BENE

Negli schemi che seguono per brevità si farà riferimento ad un unico generico Fondo per la contrattazione integrativa. Gli schemi dovranno essere replicati per ciascun Fondo, per ciascun anno di riferimento e per ciascuna tipologia di personale pubblico per cui la contrattazione di primo livello prevede una gestione del trattamento accessorio del personale regolata da Fondi. Ad esempio:

  • nel caso di contratto integrativo economico del personale non dirigente di una Azienda del Servizio Sanitario Nazionale ogni sezione e modulo che segue dovrà essere distintamente riferita al Fondo “Fasce”, al Fondo “Condizioni di lavoro” ed al Fondo “Produttività/Performance”
  • nel caso degli Enti Pubblici non Economici dovranno essere distintamente sottoposti a certificazione i Fondi del personale non dirigente, del personale ad esaurimento, del personale dell’area dei professionisti e dell’area medica nonché dei dirigenti, distintamente per prima e seconda fascia.


La raccomandazione di una formale adozione di un atto di costituzione autonomo rispetto al contratto integrativo trova fondamento nella considerazione che la costituzione del Fondo non è materia di contrattazione integrativa e, al contempo, che la contrattazione integrativa deve aver luogo sulla base di quadri quantitativi certi. È opportuno che la relazione tecnico-finanziaria alla costituzione del Fondo, anche qualora non autonomamente certificata rispetto al Contratto integrativo, si attenga alle indicazioni che seguono, salvo approfondimenti aggiuntivi ritenuti necessari dall’Amministrazione o dall’Organo di controllo e da inserire nella medesima relazione tecnico-finanziaria. In caso di atto autonomo di Costituzione del Fondo, in sede di contratto integrativo la relativa sezione della relazione tecnico-finanziaria è meramente ricognitiva delle evidenze di tale atto e l’Organo di controllo fa a sua volta riferimento alla certificazione di tale atto.

NOTA BENE

La Costituzione del Fondo non è oggetto di contrattazione integrativa ma di mera informativa. Essa trova fondamento in un atto formale dell’Amministrazione/Ente ed è parte integrante della direttiva nella quale sono riassunte le linee e gli obiettivi per l’avvio della contrattazione integrativa.

NOTA BENE

Compito dell’estensore della relazione tecnico-finanziaria riferita al presente Modulo I è di rendere verificabili e quindi certificabili le diverse voci dal punto di vista giuridico (in termini di conformità alle norme o indicazioni contrattuali di primo livello) e dal punto di vista economico (in termini di corretta quantificazione).


La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa va articolata in Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità e Sezione II - Risorse variabili, non aventi cioè requisiti di certezza nel tempo. Vanno inoltre esplicitate in Sezione III, ove dovute, le decurtazioni del Fondo effettuate in ottemperanza a specifici disposti che ne limitano la dimensione (es. i tetti imposti dal Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010). È opportuno segnalare che tra le possibili decurtazioni vanno ricompresi anche gli eventuali recuperi entro la sezione negoziale successiva di somme erogate in forza di atti nulli o in accertato superamento dei vincoli finanziari ai sensi dell’articolo 40 comma 3quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 come novellato dall’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 150/2009.

Lo schema di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa è disegnato per essere applicato in modo generalizzato ai contratti integrativi di tutte le pubbliche amministrazioni, comparti e tipologie di personale abilitate alla contrattazione integrativa.

NOTA BENE

Non tutte le sezioni/voci/sottovoci risultano presenti ed applicabili per ciascun comparto/tipologia di personale. Sarà in ogni caso compito del redattore della relazione tecnico-finanziaria completare anche le parti ritenute non pertinenti con la formula “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” e spetterà all’Organo di certificazione validare anche tale scelta.


Risorse  Qui di seguito viene riportato l’elenco ragionato delle quattro sezioni in cui è articolato il modulo Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa con un commento di alcune tipiche voci e sotto-voci che caratterizzano ogni sezione. Una quinta sezione, denominata Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo e riferita unicamente a specifiche tipologie di contabilità del Fondo conclude questo modulo.

(Modulo I) Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, una volta accertate, permangono all’alimentazione del Fondo (es. un aumento stabile disposto dalla contrattazione collettiva di primo livello, nazionale o regionale, la RIA su base annua del personale cessato, gli incrementi del Fondo derivanti da aumenti di dotazione organica e conseguente copertura, ove specificamente previsti in sede di Ccnl/Ccrl, eccetera).

Le risorse fisse sono a loro volta suddivise in tre gruppi all’interno dei quali allocare le specifiche sotto-voci previste in sede di Ccnl/Ccrl: 1. Risorse storiche consolidate, 2. Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl, 3. Altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

Risorse storiche consolidate


Si tratta della base di partenza, certificata, riferita ad un preciso disposto contrattuale definito usualmente in sede di Contratto collettivo nazionale di lavoro (o Contratto collettivo regionale di lavoro). Per esemplificare:
 

  • l’articolo 31 comma 2 del Ccnl 2002-2005 personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie locali definisce in un “unico importo riferito all’anno 2003” tutte le dotazioni del Fondo per le risorse decentrate di ciascuna amministrazione, importo che “resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi”;
  • gli articoli 7, 8 e 9 del Ccnl 2008-2009 personale non dirigente del Servizio sanitario nazionale fanno riferimento al relativo comma 1 alla data convenzionale del 31 dicembre 2007 quale somma che cristallizza le dotazioni finanziarie iniziali dei tre Fondi in essere presso ciascuna amministrazione sanitaria.


NOTA BENE

Le risorse storiche consolidano in un unico ammontare riferito ad un momento contrattuale univoco (come certificato dall’Organo di controllo) tutte le poste aventi carattere di certezza e stabilità del Fondo in esame; ne deriva che gli incrementi contrattuali ed anche gli Altri incrementi come ad esempio la RIA personale cessato:

  • sono già ricompresi nell’unico importo consolidato per le poste contabilizzate nel Fondo sino al momento contrattuale univoco che caratterizza il consolidamento
  • debbono essere esplicitati nelle voci “Incrementi contrattuali” e “Altri incrementi” per le poste riferite a date successive al momento contrattuale univoco di consolidamento.


Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl


È usuale che un contratto di primo livello preveda incrementi alle dotazioni dei diversi Fondi. Per esemplificare il comma 2 dell’articolo 6 del Ccnl Ministeri 2008 2009 personale non dirigente prevede incrementi del Fondo unico di amministrazione nella misura dello 0,39% del monte salari 2005 a decorrere dal 31 dicembre 2007.

NOTA BENE

a) Questo gruppo può prevedere a titolo esemplificativo le seguenti sottovoci (ciascuna dettagliata con l’indicazione dell’articolo/i, del comma/i ed eventualmente della lettera/e o periodo/i che dispone/dispongono l’incremento)

      -   incrementi Ccnl 2002-2005

      -   incrementi Ccnl 2004-2005

      -   incrementi Ccnl 2006-2009

      -   incrementi Ccnl 2008-2009.

b) Non tutti i contratti di primo livello prevedono necessariamente un incremento alle risorse dei Fondi per la contrattazione collettiva, ragion per cui il relativo riferimento può risultare assente dalla formazione del Fondo.

c) Vanno escluse da questo gruppo le voci di incremento già consolidate nella voce Risorse storiche consolidate

d) La misura dell’incremento di ciascuna di queste voci, in quanto risorsa fissa avente carattere di certezza e stabilità, resta confermata negli anni successivi e al contempo non può subire ulteriori variazioni in aumento.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Fra queste voci vanno tipicamente annoverate la RIA personale cessato e incrementi per aumenti dotazioni organiche accompagnati da conseguente copertura di personale, ove previste dai relativi contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro e comunque nel rispetto delle disposizioni legislative che rilevano con riferimento a questi istituti ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001.

NOTA BENE

  • Si tratta di incrementi stabili che si consolidano nel tempo: possono cioè essere, sussistendone i requisiti, ulteriormente incrementati (per esemplificare la RIA personale cessato va ad alimentare ulteriormente il Fondo in modo stabile per ogni annualità che segue la cessazione di personale che gode di questo istituto).


A titolo esemplificativo nella Tabella 1 è riportata una classificazione delle Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità prevista per il Fondo del personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie locali.


Tabella 1 - Schema esemplificativo della costituzione del Fondo con riferimento alle Risorse Fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, personale non dirigente.

A) Risorse storiche

Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 e art. 32 cc. 1-2 Ccnl 02-05)

B) Incrementi contrattuali

Incrementi Ccnl 04-05 (art. 4. cc. 1,4,5 parte fissa)

Incrementi Ccnl 06-09 (art. 8. cc. 2,5,6,7 parte fissa)

C) Altri incrementi

Risparmi ex art. 2 c. 3 DLgs 165/2001

Riduzione stabile straordinario (art. 14 c. 3 Ccnl 98-01)

Processi di decentramento e trasferimento funzioni (art. 15 c. 1 L. L Ccnl 98-01)

Incrementi dotazione organica e conseguente copertura (art. 15 c. 5 - parte fissa Ccnl 98-01)

Rideterminazione Fondo per progressioni storiche (dich. cong. 14 Ccnl 02-05 e 1 Ccnl 08-09)

Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (specificare)


(Modulo I) Sezione II - Risorse variabili

Si tratta di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e debbono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno. Sono da includere in questo gruppo, ove esplicitamente previste dai relativi Contratti collettivi di primo livello, fra l’altro le voci
 

  • Ria personale cessato rateo anno precedente - risorse variabili, che comprende ai sensi di alcuni disposti contrattuali e con caratteristica di una tantum, le somme di RIA non pagate al personale cessato l’anno immediatamente precedente per la porzione di anno non lavorata (es. la sezione finale dell’articolo 4 comma 3 lettera c) del Ccnl 2000‑2001 Enti Pubblici non Economici che recita “per l’anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l’utilizzo nell’esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell’importo mensile in godimento dal dipendente cessato per il numero di mensilità residue, computandosi a tal fine, oltre alla tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni”)
  • Entrate conto terzi/utenza e sponsorizzazioni (articolo 43 Legge n. 449/1997)
  • Risparmi di gestione (articolo 43 Legge n. 449/1997)
  • Risorse per incarichi aggiuntivi (con riferimento al personale dirigente)
  • Risorse non utilizzate Fondo/Fondi anno precedente (es. articolo 24 comma 2 Ccnl personale non dirigente Ministeri 2002-2005 o articolo 17 comma 5 del Ccnl personale non dirigente Regioni ed Autonomie Locali 1998-2001).

Questa ultima posta, che ha ragion d’essere nei casi in cui il contratto collettivo di primo livello prevede esplicitamente la clausola di integrale utilizzo delle risorse, necessita di uno specifico approfondimento in relazione i. ai residui di bilancio, con cui tali “economie” sono sovente identificate, ii. alla natura di tali economie e iii. alla valenza in relazione ad eventuali vincoli alla crescita dei Fondi (es. il limite 2010 ai sensi del comma 2bis dell’articolo 9 del Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010).

Economie del Fondo e residui di Bilancio

Sotto il primo profilo va rilevato come le Risorse non utilizzate Fondo anno precedente non coincidono in modo automatico con i cosiddetti residui di bilancio accertati a fine esercizio sui capitoli delle spese accessorie del personale. L’istituto delle Risorse non utilizzate Fondo anno precedente deriva, ove presente, dalla esplicita previsione di integrale utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa (es. articolo 17 comma 5 Ccnl 1998-2001 personale non dirigente Regioni ed Autonomie locali o articolo 24 comma 2 Ccnl personale non dirigente Ministeri 2002-2005). Nel caso, peraltro diffuso e frequente, di economie realizzate sulle disponibilità del relativo Fondo è necessaria una formale ricognizione amministrativa così caratterizzata:


1. le erogazioni previste a valere sul in esame Fondo debbono essere definite e concluse (es. deve essere accertata la retribuzione di risultato/produttività/performance effettivamente ascritta ai diversi dipendenti una volta conclusi i relativi iter di valutazione, che non possono che essere effettuati a consuntivo e quindi oltre il termine dell’esercizio);

2. debbono essere raffrontate le risorse del Fondo dell’anno considerato, come certificate, con le spese effettivamente sostenute con riferimento a tale Fondo, al fine di quantificare in modo amministrativamente corretto, certo e verificabile le quote di Fondo definitivamente non spese/attribuite;

3. le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come ad esempio le economie su nuovi servizi non realizzati, i risparmi determinati da assenze per malattia (cfr. articolo 71 comma 1 ultimo periodo Legge n. 133/2008) ed i risparmi determinati dall’applicazione delle diverse fattispecie previste dall’articolo 9 della Legge n. 122/2010;

4. le somme formalmente asseverate dalla ricognizione amministrativa vanno sottoposte all’Organo di controllo in sede di certificazione della costituzione Fondo in cui tali economie vanno a confluire quali “Risorse non utilizzate Fondo anno precedente”.


NOTA BENE

I risparmi determinati dall’applicazione dell’articolo 9 della Legge n. 122/2010, come nel caso dei risparmi determinati dalle assenze per malattia citati al punto 3 immediatamente precedente, non possono essere riutilizzati in qualsivoglia forma né nell’ambito del/dei Fondi riferiti al medesimo anno né in quello/quelli riferiti ad anni successivi. Per esemplificare ciò vale per i risparmi realizzati per progressioni economiche con decorrenza giuridica decisa dal contratto integrativo ma con decorrenza economica successiva, per i risparmi derivanti dal limite sul trattamento economico dei singoli dipendenti indicato dal comma 1, per le mancate erogazioni effettuate in applicazione del comma 2, eccetera.


Natura delle Risorse non utilizzate Fondo anno precedente

Sotto il secondo profilo va sottolineato che, trattandosi di un mero trasferimento temporale di spesa, le economie riportate al Fondo dell’anno successivo non possono che essere ascritte fra le voci di natura variabile ed una tantum, a prescindere dalla eventuale certezza e stabilità della voce su cui le economie sono state realizzate. Per esemplificare, in presenza di un Fondo pari a 100 e nell’ipotesi di nessuna modifica e di somme integralmente spese, su un periodo di 4 anni si osserverà la spesa 100, 100, 100, 100 (400 in totale). Nell’ipotesi di economie pari a 10 nel secondo anno, ancorché realizzate su voci aventi caratteristiche di certezza e stabilità, il profilo diverrà 100, 90, 110, 100 (400 in totale) e non 100, 90, 110, 110 (410 in totale, nonché a regime, cioè consolidato per gli anni successivi), che porterebbe ad un incremento di spesa palesemente ingiustificato e non legittimo.

Valenza delle somme non utilizzate provenienti dall’anno precedente in relazione ad eventuali vincoli alla crescita dei Fondi

Sotto il terzo profilo, cioè in relazione alla valenza delle economie Fondo anno precedente in sede di valutazione degli eventuali limiti alla crescita del Fondo anno corrente va chiarito che, trattandosi di somme debitamente autorizzate e certificate, ancorché in un Fondo precedente, ma non spese in quella sede e quindi rinviate al Fondo corrente, queste si qualificano come precisato al punto precedente quale mero trasferimento temporale di spesa. Non costituiscono pertanto spesa aggiuntiva e non partecipano agli aggregati utilizzati per la verifica di eventuali tetti previsti da specifiche normative (compresi quelli imposti dal Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 o vincoli contrattuali).

La Tabella 2 riporta, a titolo meramente esemplificativo la classificazione delle Risorse variabili ipotizzabile per il Fondo del personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non Economici.


Tabella 2 - Schema esemplificativo della costituzione del Fondo con riferimento alle Risorse variabili. Comparto Enti Pubblici non Economici, personale non dirigente.

(Risorse da quantificare annualmente)

Entrate conto terzi/utenza e sponsorizzazioni (art. 43 L. 449/1997)

Risparmi di gestione (art. 43 L. 449/1997)

Economie di gestione spese di personale (art. 31 c. 1 L. c Ccnl 98/01)

Specifiche disposizioni normative che destinano risparmi a incentivazione personale (art. 31 c. 1 L. d Ccnl 98/01)

Economie da part-time fino ad entrata in vigore art. 73 c. 2 L. c DL 112/2008 (art. 31 c. 1 L. f  Ccnl 98/01)

Specifiche disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi generali (art. 31 c. 1 L. g Ccnl 98/01)

Risorse ex art. 18 legge n. 88/1989 (art. 31 c. 1 L. h Ccnl 98/01)

RIA personale cessato rateo accantonato anno cessazione (art. 4 c. 3 L. c Ccnl 00/01)

Altre risorse variabili (specificare)


(Modulo I) Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

La quantificazione del Fondo per la contrattazione integrativa data dalla somma delle poste di cui ai due punti precedenti (Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità + Risorse variabili) costituisce una esposizione di natura tendenziale rispetto alla quale vanno eventualmente operate alcune rettifiche in riduzione dettate per:


a. rispetto di specifiche previsioni normative

b. recupero entro la tornata contrattuale successiva di somme erogate in violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge ai sensi e per gli effetti del dell’articolo 40 comma 3‑quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 come novellato dall’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 150/2009

c. rispetto di vincoli di riduzione o programmi operativi per le Amministrazioni interessate da piani di rientro da deficit (in particolare nel caso dei comparti del Servizio sanitario nazionale o delle Regioni e Autonomie Locali)

d. eccetera.

NOTA BENE

Qualora la fattispecie della nullità o violazione dei vincoli emerga, per formale ricognizione di errore materiale connesso a non corretta interpretazione di talune norme contrattuali, risulta opportuno da parte della medesima Amministrazione coinvolta, anche in assenza dei controlli previsti dall’articolo 40 comma 3‑quinquies citato, il seguente iter, anch’esso da sottoporre a certificazione:

a. presa d’atto formale di errore materiale di interpretazione di norme, con ricognizione amministrativa e relativa quantificazione delle eventuali risorse erogate in eccesso;

b. disposizione formale del recupero delle somme erogate in eccesso “nella sessione negoziale immediatamente successiva”, come indicato dall’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 150/2009;

c. inserimento delle risorse come quantificate nel punto “a.” precedente fra le voci di decurtazione del Fondo per la contrattazione collettiva “della tornata contrattuale immediatamente successiva” (es. dell’anno successivo) in sede di costituzione dello stesso;

d. presa d’atto formale della decurtazione al Fondo apportata da parte del tavolo negoziale integrativo.

Per ciascuna decurtazione del Fondo la relazione tecnico-finanziaria dovrà esplicitare la motivazione giuridica e le modalità di calcolo al fine di consentire all’Organo di controllo di verificare la corretta applicazione dal punto di vista giuridico (in termini di conformità alle norme) e da quello economico-finanziario (in termini di correttezza della quantificazione).

Questa sezione del modulo di costituzione del Fondo va compilata specificando alternativamente l’assenza di vincoli che impongano decurtazioni al Fondo ovvero l’elenco delle decurtazioni effettuate, corredate delle relative note esplicative. L’ammontare complessivo delle decurtazioni eventualmente operate dovrà essere ripartito, a cura dell’Amministrazione, fra Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità e Risorse variabili al fine di pervenire ad una misura esplicita del Fondo sottoposto a certificazione sotto questo aspetto.

A titolo esemplificativo di vincoli che limitano la crescita o riducono il Fondo è possibile ricordare:

- l’articolo 1 comma 189 della Legge n. 266/2005 (testo vigente) che dispone che, al netto degli incrementi contrattuali di livello nazionale e della RIA personale cessato, il Fondo dell’Amministrazione non possa essere superiore al corrispondente Fondo 2004, come certificato dagli Organi di controllo, ridotto del 10%;

- l’articolo 9 comma 2bis del Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 che dispone che i Fondi 2011, 2012 e 2013 non possono superare il Fondo 2010 e debbano peraltro essere ulteriormente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

- l’articolo 40bis comma 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001 (testo vigente) che fa divieto alle Amministrazioni pubbliche di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa in caso di mancato adempimento delle previsioni del medesimo articolo (comma 1 - certificazione positiva da parte degli Organi di controllo; comma 2 - adempimenti Amministrazioni statali, Enti Pubblici non Economici, Enti e Istituzioni di ricerca con organico superiore a 200 unità; comma 3 - compilazione del Conto Annuale del personale ed in particolare della Tabella 15 e della scheda informativa 2; comma 4 - pubblicazione permanente sul proprio sito web dei contratti integrativi stipulati corredati dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-economica, dal verbale di certificazione, dalla Tabella 15 del Conto Annuale e dalla scheda informativa 2 del Conto Annuale; comma 5 - trasmissione all’Aran e al Cnel del contrato integrativo e relative relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria);

- il rispetto del Patto di stabilità interno (con riferimento specifico ad alcune tipologie di Enti locali);

- i vincoli di riduzione previsti dai piani di rientro o programmi operativi per le Regioni interessate nel caso del Servizio sanitario nazionale;

- l’accertata verifica di mancata copertura economico-finanziaria da parte dell’Amministrazione

- eccetera.

 

NOTA BENE

L’articolo 9 della Legge n. 122/2010 prevede sia decurtazioni che risparmi:

a)   le decurtazioni rilevano ai fini della Costituzione del Fondo; ad esempio vanno decurtate dal Fondo, una volta definito l’ammontare tendenziale dello stesso alla luce di tutto quanto esposto in precedenza, tutte le risorse che eccedono il limite 2010 come certificato dagli Organi di controllo; l’importo così definito va ulteriormente decurtato della percentuale di riduzione del personale, calcolata ai sensi della Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

b)   i risparmi determinati dall’applicazione dell’articolo 9 della Legge n. 122/2010 non rilevano ai fini della costituzione del Fondo successivo, cioè
non partecipano alla quantificazione certificata delle Risorse del Fondo anno precedente definitivamente non utilizzate, che debbono essere in ogni caso valutate al netto di tali poste (nel caso del Ssn non rilevano ai fini della quantificazione delle poste che, a causa di mancato utilizzo, confluiscono nel fondo produttività/risultato del medesimo anno).

NOTA BENE

La Circolare n. 12 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 15 aprile 2011, al punto 3) riferito all’applicazione dell’articolo 9 comma 2-bis, indica le modalità di calcolo della variazione percentuale del personale: in caso di riduzione del personale tale percentuale deve essere utilizzata per ridurre corrispondentemente il Fondo per la contrattazione integrativa (già eventualmente decurtato delle somme che eccedono il Fondo 2010). L’algoritmo di calcolo comprende il valore del personale in servizio al termine dell’anno corrente, necessariamente espresso in termini previsionali, e quindi suscettibile di rettifiche a consuntivo. Alla luce di questa circostanza si raccomanda di valorizzare prudenzialmente questo dato, in modo da consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa costituito dal Fondo. Una opportuna clausola di salvaguardia, sia in sede di atto costitutivo del Fondo che in sede di Contratto integrativo consentirà il recupero al Fondo delle somme derivanti da una contrazione del personale che, in sede appunto di consuntivo, dovesse registrarsi come meno penalizzante di quanto inizialmente previsto.

NOTA BENE

Ai fini della valutazione del rispetto del limite 2010 imposto dall’articolo 9 comma 2-bis del Decreto Legge n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010 sia il Fondo riferito all’anno corrente che quello riferito al 2010 vanno in ogni caso valutati al lordo delle poste eventualmente temporaneamente allocate all’esterno del Fondo, ove presenti, in particolare dei differenziali delle progressioni economiche orizzontali pagate utilizzando il capitolo dello stipendio e comunemente contraddistinte dalla sigla PEO (cfr. più oltre la Sezione IV del presente Modulo I). È chiaramente dimostrabile infatti che un limite del Fondo valutato “al netto” delle progressioni economiche orizzontali storiche non costituisce presidio alla crescita della spesa in quanto scarica annualmente dal Fondo le progressioni economiche orizzontali poste in essere nell’anno ritrovando quindi spazi di agibilità rispetto a tale ipotetico limite; questi spazi, ove riempiti, comportano una crescita della spesa, cioè contrastano con l’obiettivo della norma. Sempre in relazione al rispetto del limite 2010 appena citato va rammentato che non rilevano le cosiddette “economie Fondo anno precedente” (cfr. sezione riferita alle risorse variabili del Fondo), in quanto in quanto non rappresentano incrementi di spesa in senso stretto ma piuttosto dei trasferimenti temporali di spesa.

La Tabella 3 riporta una esemplificazione di classificazione delle poste riferite alla presente sezione III del Modulo I.


Tabella 3 - Schema esemplificativo delle (eventuali) decurtazioni del Fondo con riferimento alle Risorse variabili. Comparto Enti Pubblici non Economici, personale non dirigente.

-     Nessuna decurtazione del Fondo

ovvero

-     (esempio) Decurtazione per rispetto del limite previsto dall’art. 1 comma 189 della Legge n. 266/2005

-     (esempio) Decurtazione per rispetto del limite 2010 previsto dall’art. 9 comma 2-bis della Legge 122/2010

-     (esempio) Decurtazione per riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio previsto dall’art. 9 comma 2-bis della Legge 122/2010

-     (esempio) Decurtazione per recupero sessione negoziale successiva accertato superamento vincoli finanziari ex art. 40 comma 3-quinquies Decreto Legislativo n. 165/2001

-     (esempio) Decurtazione per recupero sessione negoziale successiva somme erogate in eccesso per errore materiale di interpretazione norme

TOTALE DECURTAZIONE FONDO

      di cui risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

      di cui risorse variabili


(Modulo I) Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

La Tabella 4 riporta una esemplificazione di sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.


Tabella 4 - Schema esemplificativo di sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.

A)  Fondo tendenziale

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse variabili

Totale Fondo tendenziale


B)  (eventuali) decurtazioni del Fondo tendenziale

Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Decurtazione risorse variabili

Totale decurtazioni Fondo tendenziale

C)  Fondo sottoposto a certificazione

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse variabili

Totale Fondo sottoposto a certificazione


(Modulo I) Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

La contabilizzazione delle risorse temporaneamente all’esterno del Fondo deve avere la medesima natura programmatoria delle altre poste, in quanto va inserita nel medesimo quadro contabile; deve quindi essere tenuta distinta e non confusa con rappresentazioni a consuntivo o di cassa.

La Tabella 5 riporta lo schema concettuale che chiarisce la differenza delle contabilità al netto ed al lordo delle risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo.


Tabella 5 - Schema concettuale di contabilità del Fondo rispettivamente al lordo ed al netto delle risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo

 

A) Contabilità al lordo
Costituzione del Fondo Destinazione del Fondo
- Risorse fisse    - Destinazioni non disponibili alla CI
- Risorse variabili   - Destinazioni esplicitamente contrattate dal CI
Totale Fondo (risorse) Totale Fondo (impieghi)

 

B) Contabilità al netto
Costituzione del Fondo Destinazione del Fondo
- Risorse fisse - Destinazioni non disponibili alla CI

di cui risorse aggiuntive per cessazioni  o verticalizzazioni

di cui detrazioni per risorse che transitano
all’esterno del Fondo

Nota bene: in questo tipo di contabilità queste
poste sono valutate al netto di quelle esterne al Fondo 

- Risorse variabili   

- Destinazioni esplicitamente contrattate dal CI 
Totale Fondo (risorse) Totale Fondo (impieghi)
Risorse temporaneamente est. Fondo Destinazioni temporaneamente est. Fondo
- Totale risorse esterne al Fondo  - Totale destinazioni esterne al Fondo

NOTA BENE

Entrambe le contabilità hanno lo scopo di rendicontare le medesime risorse/impieghi e quindi giungere al medesimo totale generale (il totale Fondo “al lordo” deve coincidere con totale Fondo “al netto” più risorse/destinazioni all’esterno del Fondo). Si raccomanda tuttavia una contabilità al lordo in quanto

-  dal punto di vista della costituzione del Fondo consente all’Organo di controllo una più semplice verificabilità e certificabilità, in quanto scevra dall’onere di verifica dei flussi in uscita dal Fondo (le cosiddette poste che dal Fondo transitano al Bilancio, il cui dimensionamento è più propriamente valutato in sede di destinazione)

-  dal punto di vista della destinazione del Fondo riconduce il problema della valutazione dei rapporti bilancio/Fondo alla sua sede naturale di atto dell’Amministrazione che, prima dell’avvio della contrattazione integrativa valuta, programmaticamente, quale quota della risorse del Fondo risulta assorbita da obbligazioni giuridicamente già perfette (tipicamente le progressioni orizzontali già in essere presso l’amministrazione) e, per differenza, le risorse disponibili alla contrattazione integrativa. Ovviamente tale valutazione rientra fra quelle esplicitamente sottoposte a certificazione.