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Schemi RTF (Modulo IV- Compatibilità economico-finanziaria) - versione al 28 febbraio 2013

Compatibilità Economico-Finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio (versione al 28 Febbraio 2013)

Note Applicative Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 Luglio 2012: schema di relazione tecnico-finanziaria

Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Il Modulo IV declina il supporto che, in sede di relazione tecnico-finanziaria, l’Amministrazione rende all’Organo di controllo individuato dall’art. 40 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, in aggiunta alle esposizioni già previste in sede di Modulo I (legittima e quantitativamente corretta costituzione del Fondo) e di Modulo II (legittima e quantitativamente corretta programmazione di utilizzo del Fondo come formalizzata in sede di contrattazione integrativa sottoposta alla cer-tificazione). Vengono previsti tre adempimenti:

a. La ordinata esposizione degli strumenti contabili che dimensionano correttamente le poste di bilancio nei limiti del Fondo come costituito e destinato.

b. La ordinata esposizione, effettuata a consuntivo del Fondo anno precedente, finalizzata alla verifica che i limiti del medesimo Fondo risultino essere stati rispettati.

c. La ordinata verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Questa sezione della relazione tecnico-finanziaria attesta in quali modi la contabilità economico finanziaria dell’Amministrazione gestisce le poste di pertinenza del Fondo per la contrattazione integrativa (ad esempio specificando quali capitoli del Bilancio sono deputati a regolare le destinazioni del Fondo nelle sue diverse componenti come illustrate nel Modulo II). Particolare attenzione dovrà essere posta, in tale esposizione, alle modalità tecniche che il sistema contabile-finanziario dell’Amministrazione pone in essere allo scopo di garantire il rispetto in sede di allocazione a bilancio delle risorse dei limiti di spesa rappresentati dai Fondi per la contrattazione integrativa.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulti rispettato

Il controllo a consuntivo del rispetto dei limiti di spesa nell’utilizzo delle risorse decentrate come costituite nel Modulo I e come destinate secondo le quantificazioni del Modulo II costituisce il naturale complemento della verifica della Sezione I del presente Modulo. La sezione deve quindi essere fondata su una formale ricognizione amministrativa tesa a confrontare il limite di spesa rappresentato dal Fondo per la contrattazione integrativa con il relativo utilizzo nella gestione economico-finanziaria dell’Amministrazione. Dal confronto possono emergere tre possibili evidenze:

a. Il limite di spesa rappresentato dal Fondo risulta superiore all’utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione. In questa eventualità la differenza positiva fra Fondo e suo utilizzo a consuntivo rappresenta le cosiddette “Risorse non utilizzate fondo anno precedente” (cfr. Modulo I - Sezione II) che alcuni impianti contrattuali di primo livello dispongono venga trasferita, con caratteristiche una tantum, alle risorse del Fondo dell’anno successivo (es. articolo 24 comma 2 Ccnl personale non dirigente Ministeri 2002-2005 o articolo 17 comma 5 del Ccnl personale non dirigente Regioni ed Autonomie Locali 1998-2001).

NOTA BENE
La normativa vigente vieta espressamente di riportare al Fondo dell’anno successivo specifiche voci come i risparmi realizzati a fronte dei primi giorni di malattia del dipendente ex art. 71 della legge n. 133/2008 o i risparmi realizzati a fronte dell’applicazione dell’art. 9 comma 21 della legge n. 122/2010, i risparmi a fronte di provvedimenti riorganizzativi non realizzati e finanziati con risorse proprie (es. art. 15 c. 5 Ccnl 1998 01 EELL), eccetera.

b. Il limite di spesa rappresentato dal Fondo risulta identico all’utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione. In questa eventualità viene proposta in sede di relazione tecnico-finanziaria l’evidenza del pieno rispetto dei limiti inderogabili rappresentati dal Fondo stesso nonché del disposto di integrale utilizzo delle risorse generalmente previsto dalla contrattazione collettiva di livello nazionale.

c. Il limite di spesa rappresentato dal Fondo risulta inferiore all’utilizzo a consuntivo delle risorse in sede di gestione. In questo caso l’Amministrazione accerta il superamento dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge e ne dispone contestualmente il recupero entro la tornata contrattuale successiva (cfr. articolo 40 comma 3 quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001).

NOTA BENE
Va adeguatamente sottolineato che la contabilità di bilancio di norma si chiude con il termine dell’esercizio finanziario laddove la contabilità legata agli utilizzi del Fondo in genere travalica quel termine. Ciò avviene generalmente con riferimento agli istituti premiali, che non possono che essere attivati a consuntivo ed a valle delle necessarie procedure di valutazione. Ciò avviene altresì in tutti i casi in cui le procedure attuative del Contratto Integrativo, ad esempio l’iter che porta alla formalizzazione di progressioni economiche orizzontali nei confronti di singoli dipendenti a valle di una decisione negoziata in sede di Contratto Integrativo si conclude - o in taluni casi prende avvio oltre il termine dell’esercizio. Il confronto fra il limite rappresentato dal Fondo e l’effettiva gestione delle risorse dovrà quindi essere effettuato considerando sia le poste effettivamente utilizzate (come riscontrabili dalla contabilità economico finanziaria alla data di redazione della relazione tecnico-finanziaria) sia le eventuali voci del Fondo ancora da perfezionare
.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La presente sezione, secondo quanto previsto dell’art. 40bis, comma 5 del DLgs n. 165 del 2001, deve consentire la puntuale verifica dei mezzi di copertura con riferimento alla struttura del bilancio dell’amministrazione.
In via preliminare si rappresenta che con la costituzione del “Fondo unico di amministrazione” ovvero delle diverse tipologie di Fondi dirette a finanziare specifici istituti (come è il caso del Servizio sanitario nazionale) si è inteso ricondurre in unica fonte di finanziamento tutte le risorse destinate agli istituti giuridici ed economici, prevalentemente di carattere accessorio, che la contrattazione collettiva nazionale prevede siano gestite con lo strumento della contrattazione decentrata.

Tali fondi, preferibilmente distintamente per ciascuna categoria, debbono trovare adeguata rappresentazione in apposito capitolo di bilancio (o voce di costo del conto economico). Fanno eccezione le voci che, per disposizione di legge o contrattuale, vanno imputate al capitolo degli stipendi o altri capitoli.

L’amministrazione, pertanto, nella fase della previsione di bilancio avrà cura di stanziare le risorse per coprire gli oneri della contrattazione integrativa derivanti dall’utilizzo delle risorse storiche, nonché di quelle variabili se già individuabili in sede di previsione (es. art. 18 legge 88/1989 per il caso degli Enti pubblici non economici).

Per tutti gli altri gli incrementi del fondo consentiti dalla normativa vigente ma quantificabili, per loro natura, solo a consuntivo (com’è il caso delle economie di gestione) nonché per quelli derivanti da rinnovi contrattuali a livello nazionale, si provvederà mediante opportune variazioni o assestamenti di bilancio nel corso dell’esercizio.

NOTA BENE
Gli incrementi per rinnovi contrattuali debbono di norma essere allocati nel capitolo (o voce di costo) Fondo per i rinnovi contrattuali ed imputati al fondo al momento del rinnovo del CCNL.

Resta ferma la necessità di dimostrare la compatibilità economico finanziaria degli incrementi del fondo per l’intero periodo di validità contrattuale e la loro coerenza con gli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Si precisa infine che:

  • nel caso (prevalente) in cui il fondo ed il relativo capitolo di spesa (o voce di costo del conto economico) siano stati costituiti al netto degli oneri riflessi, la relazione tecnica, dovrà dare conto della capienza delle voci di bilancio che finanziano detti oneri (contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP);
  • nel caso di utilizzo di personale con tipologia di lavoro flessibile e/o di personale comandato, le risorse da destinare a tale personale, a titolo di retribuzioni accessorie finanziate dalla contrattazione integrativa, debbono trovare capienza nel medesimo fondo unico; ciò al fine di evitare che le risorse destinate al trattamento accessorio del personale in servizio presso l’amministrazione trovino collocazione anche al di fuori del fondo;
  • nella sezione dedicata alla copertura, oltre all’indicazione dell’esatta allocazione delle risorse nel bilancio atte a garantire la compatibilità economico finanziaria dell’accordo integrativo va data contezza anche del numero dei destinatari previsto e dei benefici medi pro-capite attesi;
  • la relazione tecnico-finanziaria dovrà infine dimostrare la copertura di tutti i costi diretti ed attestare l’inesistenza di costi indiretti; in presenza di costi indiretti (es. quando la contrattazione integrativa incida anche su altre categorie di personale che, seppur non ricomprese tra i diretti destinatari dei fondi, possono risultare beneficiarie in tutto o in parte del contratto integrativo), occorrerà provvedere alla quantificazione di tali costi ed alla dimostrazione della relativa copertura con risorse già allocate in bilancio ancorché diverse da quelle che finanziano i fondi. In sostanza occorre dimostrare che dall’accordo integrativo non derivino nuovi o maggiori oneri privi della prescritta copertura.

NOTA BENE
L’indicazione delle modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio dovrà coprire un arco temporale pari alla durata della vigenza contrattuale del Contratto integrativo sottoposto a certificazione maggiorata di un anno.