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Riaccertamento straordinario dei residui

Intro


Il riaccertamento straordinario dei residui, previsto dall’art. 3 comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche, è l’attività diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, alla configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria la così detta competenza finanziaria potenziata.

Il riaccertamento straordinario dei residui deve essere effettuato, con riferimento al 1 gennaio 2015, in una unica soluzione, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014 anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria.

E’ adottato con delibera di Giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, tempestivamente trasmessa al Consiglio.

Si sottolinea che il riaccertamento straordinario dei residui è un unico atto deliberativo (non sono ammessi riaccertamenti parziali), obbligatorio e deve essere effettuato nel rigoroso rispetto delle modalità e della tempistica di cui al principio contabile applicato della contabilità finanziaria punto 9.3 e la stessa delibera provvede anche alle variazioni di bilancio se già approvato, o al bilancio provvisorio in corso di gestione, compresi gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione e l’ammontare dei residui.

Alla delibera di Giunta devono essere allegati i prospetti di cui agli allegati n. 5/1 e n. 5/2 riguardanti la determinazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione all’1 gennaio 2015.

Tali prospetti costituiscono un valido ausilio per gli operatori e sono pubblicati sul sito ARCONET in formato EXCEL con le formule.

Si sottolinea altresì l’importanza della corretta redazione dei prospetti allegati alla delibera di riaccertamento straordinario che permettono sia di determinare il fondo pluriennale vincolato da iscrivere negli esercizi contemplati nel bilancio sia di determinare il risultato di amministrazione riferito al 1 gennaio 2015 da utilizzare anche come parametro di riferimento per la quantificazione dell’eventuale maggior disavanzo.

Con riferimento al riaccertamento straordinario dei residui, la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto:

comma 783. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le regioni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2014 in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014 previsto dall'articolo 3, comma 7, alinea, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018.

comma 848.  I comuni che non hanno   deliberato   il   riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell’economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente   all'approvazione   del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018.  L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  2  aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.