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Rendiconti dello Stato dal 1935 al 1941 (Riforma de' Stefani)

Intro


Il Rendiconto generale dello Stato, composto dal conto del bilancio (Parte I) e dal conto generale del patrimonio dello Stato (Parte II), è redatto secondo i canoni definiti dal Regio Decreto 2440/1923, meglio noto come legge di contabilità generale dello Stato, e dal relativo regolamento di attuazione (Regio Decreto 827/1924).

La riforma (che prende il nome dell’allora Ministro delle finanze Alberto de’ Stefani), viene presentata dal Governo in seguito alla delega ricevuta dal Parlamento per “ordinare il sistema tributario allo scopo di semplificarlo, di adeguarlo alle necessità di bilancio e di meglio distribuire il carico delle imposte; per ridurre le funzioni dello Stato, per riorganizzare i pubblici uffici, renderne agili le funzioni e diminuire le spese” (legge n. 1601/1922 - cosidetta “dei pieni poteri”). 

Si tratta di un’innovazione normativa di ampia portata, i cui riflessi vanno ben oltre la definizione di criteri per la programmazione finanziaria, tributaria e la tenuta dei conti, in quanto essa si accompagna ad una modifica di fatto dell’assetto della pubblica amministrazione italiana e della ridefinizione dei compiti attribuiti alla Ragioneria generale dello Stato.

In sintesi, le innovazioni maggiormente significative rispetto alla normativa precedente (legge 5026/1869 nota anche come “legge Cambray-Digny”) riguardano:

  • l’introduzione di una nuova disciplina degli Uffici di ragioneria operanti presso i vari ministeri che passano sotto la diretta dipendenza della Ragioneria generale dello Stato e vengono quindi sottratti al controllo gerarchico delle amministarzioni controllate. In conseguenza di ciò, i capi delle Ragionerie centrali sono nominati direttamente dal Ragioniere generale dello Stato;
  • l’attribuzione ai capi delle Ragionerie centrali del compito di riferire al Ministro delle finanze, per il tramite del Ragioniere generale, su tutte le questioni che attengono al bilancio, in particolare per quel che riguarda l’andamento degli impegni di spesa (al fine di contrastare il fenomeno dell’eccedenza degli impegni);
  • una revisione globale del sistema dei controlli, con una maggiore differenziazione dei controlli operati dalla Corte dei Conti (controllo di legittimità sugli atti) e quelli di competenza della Ragioneria generale dello Stato (che si delinea progressivamente come soggetto preposto anche al controllo di proficuità della gestione);
  • una revisione complessiva della struttura del bilancio, con l’articolazione delle entrate e delle spese in titoli (entrate e spese ordinarie ovvero annuali, e straordinarie ovvero pluriennali);  categorie (entrate e spese effettive ovvero che importano rispettivamente aumento o diminuzione nella sostanza patrimoniale, spese per costruzioni di strade ferrate, movimentazione di capitali, partite di giro) e capitoli. Tale struttura è soggetta negli anni successivi ad ulteriori modifiche che dettagliano diversamente la classificazione per titoli e categoria economica;
  • uno spostamento dell’anno finanziario che inizia il primo luglio e termina il trenta giugno dell'anno seguente, mentre nella normativa precedente esso coincideva con l’anno solare;

Il bilancio è redatto secondo il principio della competenza ed è composto da diversi stati di previsione, uno per l’entrata e gli altri relativi alla spesa dei singoli Ministeri, che formano oggetto di altrettanti disegni di legge.

Gli schemi degli stati di previsione della entrata e della spesa sono compilati a cura delle Ragionerie centrali che si occupano anche della predisposizione del rendiconto consuntivo, da trasmettersi al Ministro delle finanze per il tramite della Ragioneria generale dello Stato. Il Ministro delle finanze presenta al Parlamento il Rendiconto generale dell'esercizio scaduto il trenta giugno entro il mese di febbraio dell'anno successivo, corredato dalla relazione della Corte dei Conti che esprime il giudizio di parificazione.

L’articolazione del rendiconto generale segue uno schema sostanzialmente stabile nel lungo periodo indicato anche se vi sono state modifiche nelle classificazioni adottate per rappresentare le entrate e le spese.

Il conto del bilancio (Parte I) fornisce una rappresentazione schematizzata della gestione finanziaria evidenziando in particolare le entrate accertate e scadute durante l'anno finanziario, le spese impegnate, ordinate e liquidate nello stesso periodo di tempo, le riscossioni degli agenti, i versamenti nelle casse del Tesoro e i pagamenti effettuati.  E’ articolato in volumi:

Il primo volume presenta, in genere, la deliberazione della Corte dei Conti. Fornisce, inoltre, una rappresentazione generale della gestione del bilancio per l'esercizio finanziario come segue:

  • nota preliminare;
  • riassunto generale delle risultanze complessive;
  • sviluppo per Ministeri delle previsioni iniziali e delle loro variazioni;
  • sviluppo per capitoli delle variazioni disposte con leggi e decreti speciali;
  • elenco delle prelevazioni effettuate dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e i conti d’ordine e dal Fondo di riserva per le spese impreviste;
  • risultato di gestione dei residui.

I successivi volumi del conto del bilancio riportano la rendicontazione della spesa dello stato di previsione dell’entrata e degli stati di previsione della spesa (Ministeri). In particolare, per ogni Ministero è data evidenza delle seguenti informazioni:

  • spese di competenza dell'anno, accertate, pagate o rimaste da pagare;
  • gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
  • somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio; complessivamente in conto competenza e in conto residui;
  • conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

In allegato ai consuntivi degli stati di previsione della spesa sono riportati anche i conti consuntivi e i rendiconti patrimoniali dei Fondi speciali e delle Aziende autonome afferenti ai singoli Ministeri.

Il  conto generale del patrimonio dello Stato (Parte II) evidenzia il valore degl'immobili e i relativi stati di consistenza e il valore di tutti gli altri beni dello Stato (beni mobili, beni artistici, derrate, materiali militari, etc.) risultanti dagli inventari, nonchè l'importo dei crediti e dei debiti, all'inizio e al termine dell'esercizio finanziario, indicando, per ogni categoria di attività e di passività, le variazioni intervenute nell'esercizio e le cause relative. Vengono inoltre riportati gli elementi di concordanza con il conto del bilancio e la situazione del Tesoro.

E’ costituito da un volume unico articolato come segue:

  • conti generali del patrimonio (relativi alle attività e passività del tesoro, alle attività disponibili e indisponibili, alle passività consolidate, redimibili, perpetue e diverse);
  • conto generale delle rendite e delle spese;
  • attività e passività dei Ministeri (e variazione rispetto all’esercizio precedente).

Infine, allegati al Rendiconto, vi sono i "conti speciali” per i fondi, gli istituti, i consorzi e tutti gli altri enti che hanno come finalità l'erogazione di servizi di competenza ministeriale , suddivisi per Ministero (secondo quanto previsto dall'art. 78 del  Regio Decreto 2440/1923).