Inizio contenuto main della Ragioneria Generale dello Stato

Intro


Le Ragionerie territoriali dello Stato sono state istituite con il DPR 30.01.2008, n. 43 che ha contestualmente soppresso le Ragionerie provinciali dello Stato e, unitamente agli Uffici centrali di bilancio, costituiscono il sistema delle ragionerie ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011.

Le Ragionerie territoriali dello Stato (da novantatré ridotte a settantacinque dal D.M. del 3 settembre 2015), organi locali del Ministero dell’economia e delle finanze, dipendenti organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato svolgono, su base provinciale o interprovinciale, ai sensi del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria Generale dello e dello Stato nonché, a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, previste dal decreto ministeriale del 23 dicembre 2010, a seguito della soppressione delle Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze, disposta dall’art. 2, comma 1 ter, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n.73.

Nell’ambito delle predette funzioni, le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono le seguenti attività:

  • controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo I, del  decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
  • tenuta delle scritture contabili e registrazione degli impegni di spesa;
  • controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo II, decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
  • controlli successivi sui rendiconti dei Commissari straordinari nominati con Ordinanze di Protezione civile ai sensi dell’articolo 5, comma 5 bis, della Legge n. 225/1992;
  • vigilanza delle entrate e relative contabilizzazioni, attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell’Unione europea;
  • vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio mobiliare e immobiliare dello Stato,  tenuta e aggiornamento dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all’art.10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  • valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; scritture inventariali; verifiche amministrativo-contabili a funzionari delegati e consegnatari;
  • vigilanza sull’attività dei revisori delle Istituzioni scolastiche;
  • gestione delle risorse umane e strumentali, conto annuale delle spese del personale, contabilità interna, controllo di gestione, logistica, sicurezza, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico;
  • tenuta e aggiornamento partite stipendiali del personale in servizio presso le amministrazioni periferiche dello Stato;
  • concessione e pagamento di pensioni di guerra e relativi trattamenti economici accessori, concessione e pagamento di assegni annessi alle decorazioni al valor militare - revoca e modifica dei trattamenti emessi di cui al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, alla legge 18 agosto 2000, n. 236, alla legge 8 agosto 1991, n. 261, al D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377, alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, alla legge 7 febbraio 2006, n. 44 e alla legge 3 dicembre 2009, n. 184 - gestione dei pagamenti dell'assegno vitalizio, di cui al D.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043, alla legge 18 novembre 1980, n. 791, alla legge 29 gennaio 1994, n. 94, e all'art. 7-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31- gestione dei pagamenti dell'assegno vitalizio di benemerenza,  di cui alle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 24 aprile 1967, n. 261 e 22 dicembre 1980, n. 932;
  • servizi in materia di depositi definitivi di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, alla legge 24 novembre 2003, n. 326, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2009; rimborsi di somme versate al capo X ed altri capi, ivi compresi i rimborsi di somme versate in eccedenza a titolo di oblazione per condono edilizio, ai sensi della legge 24 novembre 2003,   n. 326; restituzione di depositi provvisori;
  • gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità di cui al D.P.R. del 29 dicembre 1973, n. 1092, alle leggi 29 aprile 1976, n. 177, 26 gennaio 1980, n. 9 e 2 maggio 1984, n. 111.
  • gestione dei contributi, annualità e altre spese fisse varie, voltura dei relativi ruoli di spesa fissa, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1290;
  • servizi in materia di entrate, tesoro e debito pubblico;
  • autorizzazione all'emissione di duplicati di titoli di spesa;
  • procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative al progetto "Tessera sanitaria";
  • attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle funzioni di competenza, nonché per quelle di cui all’art. 5, lettere a) e c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle Sezioni regionali della Corte dei conti e attività delegata dal Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi in materia di contenzioso del lavoro;
  • segreteria delle Commissioni Mediche di Verifica regionali (CMV) per le sedi indicate nella tabella A richiamata nell’articolo 3, 1° comma, del Decreto ministeriale del 23 dicembre 2010;
  • procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione delle disposizioni antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 27 novembre 2007, n.231, limitatamente alle ventidue sedi individuate con D.M. 17 novembre 2011;
  • adempimenti  in materia di certificazione dei crediti ai sensi dell’art.9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • Le Ragionerie territoriali dello Stato, laddove richiesto, collaborano con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per l'esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie e per lo svolgimento delle funzioni di autorità di audit di fondi comunitari, nonché per i compiti di organismo nazionale di coordinamento delle funzioni di audit degli interventi cofinanziati dall'Unione europea.

Recentemente, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale del 26 gennaio 2016, n. 20, sono state individuate, all’a rticolo 3,  le Ragionerie territoriali dello Stato, di cui cinquantasette con unica sede e diciotto articolate in due sedi, situate in ognuna delle due province cui si riferisce il relativo ambito territoriale di competenza, e definiti i relativi compiti.

Le settantacinque Ragionerie territoriali dello Stato, sono, pertanto, dislocate su una totalità di novantatré sedi periferiche.

Il DM, tra le competenze attribuite alle RTS, prevede, al comma 1, lett. l, dell’articolo 4, le attività in materia di pagamento degli stipendi solo per il personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato; viene, pertanto, con il DM citato, esclusa la competenza delle RTS in relazione al pagamento degli stipendi del personale periferico del MEF.

Le Ragionerie territoriali di Roma, Milano/Monza Brianza e Napoli sono articolate, ognuna, in tre uffici dirigenziale di livello non generale, incluso quello del direttore.

Le Ragionerie territoriali dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani, Bologna, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano, Firenze/Prato, Palermo, Torino, invece, sono articolate ciascuna in due uffici dirigenziali di livello non generale, compreso quello del direttore, con le relative attribuzioni.

Le restanti RTS, sono costituite da un unico ufficio dirigenziale non generale cui è preposto il direttore.

***

SOPPRESSIONE DELLE DIREZIONI TERRITORIALI DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Funzioni e competenze delle Ragionerie territoriali dello Stato

Dal 1° marzo 2011, ai sensi del DL 40/2010, convertito con modificazioni dalla L.73/2010, le Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze (DTEF) sono state soppresse. Le funzioni svolte dalle DTEF, secondo quanto disposto dal DM del 23 dicembre 2010, saranno riallocate tra gli uffici centrali del DAG e le Ragionerie territoriali dello Stato.