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FAQ

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Si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese COVID-19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati).