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Ministero dell'Economia e delle Finanze
100° anniversario Legge di contabilità generale dello Stato
1923 - 2023: Ricorrono i 100 anni del Regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440
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Supporto all’Utente
Secondo la legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009, n. 196, il budget dei costi costituisce allegato dello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale dello Stato (art. 21) 1.
Le previsioni di costo sono inserite e validate dalle Amministrazioni attraverso le funzioni riservate del portale web accessibile dal sito della Ragioneria Generale dello Stato.
I dati economici così raccolti consentono la conoscenza dei fenomeni amministrativi e la verifica dei risultati ottenuti da parte della dirigenza, favorendo l’orientamento dell’azione amministrativa verso un percorso indirizzi-> obiettivi->risorse-> risultati.
La contabilità economica analitica applica, infatti, il principio della competenza economica 2 e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire a titolo oneroso ed utilizzare in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di responsabilità amministrativa e centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi).
La formulazione del budget economico analitico è parte del più ampio ciclo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l’individuazione di obiettivi ed indicatori inseriti nella Nota integrativa.
1 Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato è stato introdotto dalla legge delega n. 94 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 279 del 1997. La legge n. 196/2009 ne ha rafforzato il ruolo, disponendo che il budget e il Rendiconto dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, del Bilancio di previsione e del Rendiconto Generale dello Stato. 2 Secondo il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.