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Note Integrative

Intro


Note integrative al Bilancio dello Stato 

La Nota integrativa è un documento allegato al Bilancio di previsione dello Stato (art. 21, Legge n. 196/09) e al Rendiconto Generale dello Stato (art. 35 Legge n. 196/09), allo scopo di corredare i documenti di bilancio di informazioni relative agli obiettivi da raggiungere attraverso la spesa e agli indicatori per misurarne l’effettivo raggiungimento.

La Nota integrativa si inserisce all’interno di un più ampio pro­cesso di pro­grammazione nel quale trovano definizione le priorità politiche e i correlati obiettivi strategici (si riferi­scono alle politiche pubbliche di settore di competenza dell’Ammini­strazione)  e gli obiettivi strutturali (sono di carattere “continuativo” e si riferi­scono all’attività ordinaria dell’A mmini­strazione)  che si inten­dono conseguire in termini di livello dei ser­vizi e degli interven­ti, nonché gli indi­catori di efficacia e di effi­cienza ne­cessari per valutare i risultati.

Il nuovo decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 all'art. 2 comma 4 e successivamente la Legge 4 agosto 2016 n. 163 hanno modificato  l’art. 21 della Legge 196/09 in merito al contenuto e all’articolazione della Nota integrativa che, per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.  

Riporta, inoltre, il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle unità elementare di bilancio sottostante; l’indicazione delle risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni; il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna unità elementare di bilancio e i relativi indicatori di risultato in termini di livelli dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo e tenuto conto delle indicazioni fornite a tutte le amministrazioni pubbliche non territoriali in materia di definizione di piani degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (DPCM 18/9/2012).  

Dal primo gennaio 2017, il bilancio dello Stato per missioni e programmi è stato articolato in “ azioni”, per rendere maggiormente evidente dal prospetto contabile la destinazione delle risorse in termini di finalità ossia cosa si dovrebbe realizzare e per quali scopi.

Di conseguenza, anche il Piano degli obiettivi delle Note integrative, tenendo conto della nuova struttura del bilancio (dal  Disegno di legge di bilancio 2018-2020), è correlato a ciascun programma di spesa  e formulato con riferimento a ciascuna azione.

Poiché le azioni del bilancio individuano finalità della spesa, con riguardo alle attività svolte e ai servizi erogati o le categorie di destinatari e ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa, il riferimento alle azioni nelle Note integrative dovrebbe favorire una rappresentazione di obiettivi maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati e non le attività svolte dagli uffici dell’ amministrazione (per es., la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici, ecc.).

La Nota integrativa, prevista dalla legge di riforma della contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, è un documento di ausilio alla programmazione dell’impiego delle risorse pubbliche.

Esso completa e arricchisce le informazioni relative al Bilancio e al Rendiconto generale dello Stato e rappresenta l’elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica, nonché con il ciclo della performance.

Questo costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione.

Questi elementi sono volti a consentire decisioni più informate sull’allocazione complessiva delle risorse al momento della presentazione del Disegno di legge di bilancio e per rendere conto, a fine esercizio, dei risultati ottenuti tramite l’attuazione delle politiche e delle attività previste dalle amministrazioni.

Il contenuto delle Note integrative è stabilito per il bilancio di previsione dall’art. 21, comma 11 lettera a) e per il rendiconto dall’articolo 35, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recentemente integrati e modificati dal Decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 e dalla successiva Legge 4 agosto 2016, n. 163, che ha adeguato i contenuti della legge di bilancio in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Le innovazioni apportate alla struttura del bilancio dello Stato, in particolare con l’i ntroduzione delle “azioni” quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa, hanno comportato, oltre una migliore leggibilità della finalità della spesa, una profonda revisione della struttura delle Note Integrative, che a partire dal Disegno di legge di bilancio (DLB) 2018-2020 dovranno essere elaborate per Missioni, Programmi e con riferimento alle azioni del bilancio.

Per garantire l’integrazione tra il ciclo del bilancio, della programmazione strategica e della performance di cui al decreto legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni, le amministrazioni si avvalgono di un quadro strategico di riferimento unico per la predisposizione dei relativi adempimenti.

Un ciclo coordinato prende avvio dall’individuazione delle finalità della spesa pubblica e delle priorità politiche coerenti con la programmazione finanziaria declinata nel Documento di economia e finanze per il successivo triennio.

Tali indicazioni, eventualmente rafforzate dagli indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 286/1999 e da Atti di indirizzo dei singoli Ministeri, consentono di individuare gli obiettivi strategici.

L’assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni tramite il bilancio riguarda il perseguimento degli obiettivi strategici collegati alle priorità politiche e degli obiettivi strutturali dell’amministrazione.

Tali obiettivi dovrebbero riguardare, in particolare, l’erogazione di servizi alla collettività e gli effetti finali degli interventi sull’economia e sulla società.