Inizio contenuto main della Ragioneria Generale dello Stato

Il processo di programmazione annuale

Il processo di programmazione annuale si sviluppa secondo le seguenti fasi:

Fase 1: (febbraio - giugno)

  • ciascun Ministro, tenendo conto delle priorità politiche del Governo indicate nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle missioni e dei sottostanti programmi di ciascuna amministrazione e su proposta dei dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità, individua le priorità politiche che confluiscono nella nota preliminare;
  • successivamente le Amministrazioni predispongono le proposte delle previsioni finanziarie ed economiche per l’anno successivo, secondo i tempi indicati nelle rispettive Note tecniche;
  • contemporaneamente le Amministrazioni iniziano la predisposizione della Nota preliminare in coerenza con le proposte economiche e finanziarie trasmesse.

Fase 2: (luglio - settembre)

  • la Ragioneria generale dello Stato trasmette le variazioni apportate alle proposte di bilancio alle singole Amministrazioni, le quali, attraverso i rispettivi Servizi di controllo interno, provvedono ad inoltrare alla stessa Ragioneria generale dello Stato, tramite l’U fficio centrale del bilancio, la propria Nota preliminare entro il termine del 15 settembre;
  • contemporaneamente ciascun Ministero aggiorna il Budget economico, che viene trasmesso al Parlamento dal Ministro dell’economia e delle finanze.

Fase 3: (ottobre - novembre)

Una volta presentato il Disegno di Legge Finanziaria, ciascuna Amministrazione provvede ad aggiornare e trasmettere nuovamente alla Ragioneria generale dello Stato la propria Nota preliminare, attraverso il Servizio di controllo interno, tenendo conto degli obiettivi eventualmente ridefiniti, in relazione agli effetti della manovra proposta, e, a sua volta, la Ragioneria generale dello Stato provvederà ad inoltrare le Note aggiornate al Parlamento.

Fase 4: (dicembre)

In seguito all’approvazione della Legge di Bilancio e della Legge Finanziaria da parte del Parlamento:

  • ciascuna Amministrazione provvede a predisporre la versione definitiva della Nota preliminare ed a trasmetterla alla Ragioneria generale dello Stato attraverso il proprio Servizio di controllo interno;
  • ciascun Ministro, sulla base delle priorità e degli obiettivi precedentemente definiti e descritti nella Nota preliminare, vara la Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro dieci giorni dalla pubblicazione della Legge di Bilancio, ripartendo le risorse del proprio bilancio fra i vari Uffici dirigenziali generali in cui si articola il Dicastero e traslando gli obiettivi programmatici di propria competenza dal piano politico-istituzionale al piano amministrativo-gestionale.
  • Le Amministrazioni predispongono, contemporaneamente, la versione finale del Budget economico - “definito” - e la trasmettono alla Ragioneria generale dello Stato che cura l’e laborazione del Budget dello Stato da presentare al Parlamento;