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Ecorendiconto - Anno 2022

Intro


La legge di riforma della contabilità e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009, all’articolo 36, comma 6, stabilisce che in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato siano illustrate le “risultanze delle spese relative ai Programmi aventi natura o contenuti ambientali”.

Le disposizioni di cui al citato articolo 36, comma 6, prevedono che le amministrazioni trasmettano le informazioni sulle risultanze delle spese ambientali al Ministero dell’economia e delle finanze secondo schemi contabili e modalità di rappresentazione individuate con Determina del Ragioniere Generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.

La Determina del marzo 2011 qui pubblicata, in attuazione delle suddette disposizioni, fornisce le indicazioni tecniche e metodologiche secondo cui le amministrazioni sono chiamate a predisporre e fornire le informazioni sulle spese ambientali di propria competenza che vengono utilizzate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per realizzare l’allegato al Rendiconto previsto dalla norma; vengono anche illustrati in dettaglio i criteri contabili di riferimento e le classificazioni utilizzate, nonché le modalità di rappresentazione delle informazioni che sono adottate dal Dipartimento nell’ambito dell’allegato al Rendiconto Generale dello Stato. Al fine di una graduale attuazione della norma, l’ambito di applicazione viene circoscritto alla sola rendicontazione delle spese ambientali, rinviando ad un momento successivo l’introduzione di parametri e indicatori per l’analisi dei risultati.

Le definizioni e le classificazioni di riferimento sono quelle adottate per i conti del Sistema europeo per la raccolta dell’informazione economica sull’ambiente, SERIEE (Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement), il sistema dedicato alla contabilità satellite delle spese ambientali, definito in sede Eurostat e basato su definizioni e classificazioni coerenti con le classificazioni economica e funzionale adottate nell’ambito dei regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale. Il riferimento a definizioni e classificazioni comunitarie amplia l’ambito della spesa ambientale rispetto alle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria con l’ecobilancio dello Stato antecedentemente al 2010, che fanno riferimento alle sole Missioni “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” (Missione 018) e “Ricerca e Innovazione” (Missione 017), rilevando anche spese classificate in Programmi afferenti ad altre Missioni.

A partire dal Rendiconto generale dello Stato relativo all’esercizio finanziario 2010, viene data attuazione alle disposizioni del citato articolo 36, comma 6, con la predisposizione di una relazione illustrativa delle risorse impiegate per finalità di protezione dell’ambiente e di uso e gestione delle risorse naturali da parte delle amministrazioni centrali dello Stato. Tale relazione – qui pubblicata – costituisce, in base alle indicazioni fornite nella Determina del marzo 2011, una sezione della più ampia Relazione illustrativa del Conto del bilancio.

Che cosa è l'Ecorendiconto.

L’Ecorendiconto è un documento allegato al Rendiconto generale dello Stato che, in base a quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 36 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (“Legge di contabilità e finanza pubblica”), illustra le risultanze delle spese ambientali delle amministrazioni centrali dello Stato, ovvero delle spese aventi per finalità la protezione dell’a mbiente e l’uso e gestione delle risorse naturali.

Il primo esercizio finanziario di attuazione della norma citata, è il 2010.

Nell’attuale fase di avvio dell’attuazione della norma l’ambito di applicazione è circoscritto alla sola rendicontazione delle spese ambientali, nella prospettiva di adottare in un secondo momento un sistema coerente di parametri e indicatori per la misurazione dei risultati.

L’attività di rendicontazione delle spese ambientali avviata con la legge 196/2009 si può inquadrare nella generale tendenza in ambito internazionale a definire sistemi armonizzati di contabilità economica ed ambientale.

Tale tendenza ha trovato riscontro in una serie di indicazioni e linee guida emanate sul tema da vari organismi internazionali (tra i quali Nazioni Unite, OCSE, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Ufficio Statistico delle Comunità Europee - Eurostat).

Uno dei principali indirizzi riguarda la predisposizione di adeguati strumenti di supporto al decisore politico anche attraverso l’adeguamento e l’integrazione dei documenti di programmazione economica, di bilancio e di rendicontazione.

La legge 196/2009 di contabilità e finanza pubblica assegna un ruolo centrale all’armonizzazione dei bilanci pubblici, al raccordo con le classificazioni economica e funzionale dei conti economici nazionali e dei relativi conti satellite, nonché all’adozione di un comune sistema di indicatori semplici di risultato.

In particolare, le disposizioni dell’articolo 36, comma 6, della citata norma vanno nella direzione indicata dall’evoluzione del contesto internazionale, prevedendo che le informazioni sulle risultanze delle spese ambientali siano rappresentate “in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia”.

La coerenza con i principi comunitari è assicurata dall’adozione delle definizioni e classificazioni del sistema SERIEE (Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement): il sistema dedicato alla contabilità satellite delle spese ambientali, definito in sede Eurostat e basato su definizioni e classificazioni coerenti con le classificazioni economica e funzionale adottate nell’ambito dei regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale.