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Rendiconto Economico - Anno 2021

Intro


Il Rendiconto economico dello Stato espone la sintesi dei costi che le Amministrazioni centrali dello Stato hanno sostenuto nel corso del 2021. Con la circolare RGS n. 9/2021 è stato stabilito il passaggio di tutte le registrazioni di contabilità economico-patrimoniale e analitica sul nuovo sistema InIt, di conseguenza, i dati del Rendiconto 2021 derivano dalle risultanze delle scritture di contabilità economico patrimoniale e analitica effettuate in gestione sul sistema InIt. Lo scopo del documento è di ampliare le informazioni del Rendiconto Generale dello Stato con elementi e dati di tipo economico e consentire una valutazione degli oneri delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche.

Le rilevazioni di contabilità economica consentono così di accrescere la conoscenza dei fenomeni amministrativi e la verifica dei risultati ottenuti (accountability) da parte della dirigenza, favorendo l’orientamento dell’azione amministrativa verso un percorso indirizzi ->  obiettivi -> risorse  -> risultati.

Le indicazioni che ne derivano, infatti – ponendo in relazione gli obiettivi con le risorse che sono state impiegate – consentono di conoscere meglio e di qualificare le modalità di utilizzo delle risorse in relazione ai risultati che i responsabili dello svolgimento delle attività amministrative hanno perseguito.

Come noto, la legge di riforma contabile, n. 196/2009, ha rafforzato il ruolo delle rilevazioni economiche prescrivendo con specifico riferimento al rendiconto economico, all’art. 36, comma 5, che “in apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun ministero.” Le Amministrazioni hanno predisposto il Rendiconto economico 2021 - secondo le indicazioni contenute nella Circolare dell’8 marzo 2022, n. 13 della Ragioneria Generale dello Stato avente per oggetto “Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021” - rilevando i fenomeni di gestione sulla base del criterio della competenza economica, secondo la triplice prospettiva di rappresentazione: per struttura (centro di costo), per natura economica (voci del piano dei conti) e per destinazione (missione e programma).

Dal punto di vista della destinazione, sia la contabilità finanziaria dello Stato sia la contabilità economica condividono la classificazione per missioni e programmi, introdotta, per via amministrativa, a partire dal bilancio di previsione dello Stato 2008 e successivamente confermata dalla legge n. 196/2009. Dal punto di vista della struttura organizzativa i centri di costo costituiscono l’elemento di base per la rilevazione dei costi e sono costituiti, secondo l’art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 279/97, “in coerenza con i Centri di responsabilità amministrativa” del bilancio finanziario, dei quali “seguono l’evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione”; i Centri di responsabilità, a loro volta, costituiscono elementi di riferimento della contabilità finanziaria e corrispondono, secondo l’art. 21, comma 2, della legge n. 196/09, alle unità organizzative di primo livello dei ministeri. Dal punto di vista della natura, infine, a partire dal Budget rivisto 2021, il Piano dei conti utilizzato dalla contabilità economica è stato sostituito integralmente dal modulo economico del piano dei conti integrato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 12 novembre 2018, n. 140, aggiornato da ultimo con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 novembre 2020.