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Circolare del 20 marzo 2003 n. 16

Istituzioni scolastiche. Funzioni di controllo della Ragioneria provinciale dello Stato

Intro


A seguito del processo di riforma recato dall'articolo 21 della legge 59/1997, a tutte le istituzioni scolastiche è stata attribuita la personalità giuridica, in precedenza esclusiva solo di alcune tipologie di istituti quali tecnici, professionali e d'arte.

Tale attribuzione non ha però innovato in merito alla configurazione giuridica di detti istituti che rimangono organicamente inseriti nell'organizzazione statale.

Da ciò discende la permanenza del controllo preventivo di legalità delle Ragionerie provinciali dello Stato su quegli atti emessi dagli istituti che producono effetti finanziari a carico del bilancio statale, quali i provvedimenti relativi al personale in servizio retribuiti con ruoli di spesa fissa.