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Ministero dell'Economia e delle Finanze
155° anniversario RGS
1869 - 2024: Ricorrono i 155 anni dall'istituzione della Ragioneria Generale dello Stato
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Supporto all’Utente
Con la circolare n. 13/2004 la Ragioneria Generale dello Stato fornisce alle Amministrazioni centrali dello Stato - quali titolari della gestione ed agli Uffici centrali del bilancio che ne verificano la regolarità - le indicazioni sulle modalità di gestione dei limiti di impegno, che costituiscono una particolare fattispecie di spesa in conto capitale.
Nella circolare sono ribaditi gli elementi distintivi dei limiti d'impegno, così come stabilito dall'articolo 4, comma 177 della legge finanziaria 2004: "I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti".
La norma si applica nelle specifiche ipotesi in cui i limiti di impegno, autorizzati per legge o in via amministrativa (ove previsto dalla legge) sono legati alla stipula di mutui ovvero all'effettuazione di altre operazioni finanziarie da parte dei soggetti esterni all'aggregato delle Pubbliche Amministrazioni, aggregato definito secondo i criteri di contabilità nazionale SEC'95.
La normativa riguardante i limiti di impegno - modificata in particolare dalla Legge 246/2002 - prevede che essi non possono generare residui di stanziamento.
La Legge n. 326 del 2003 ha introdotto, inoltre, un regime transitorio esclusivamente per quanto riguarda il termine di impegnabilità dei limiti di impegno con decorrenza dagli anni 2002 e 2003.