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Circolare del 20 dicembre 2004 n. 40

Art.12 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.419 - Misure di razionalizzazione

Intro


La Circolare n. 40/2004 chiede alle amministrazioni centrali di attivarsi presso gli enti destinatari delle disposizioni di cui al d.lgs.n.419/1999 affinché predispongano i piani di revisione biennale richiesti dall'art.12 del medesimo decreto, al fine di perseguire l'obiettivo del contenimento della spesa.

Tali piani di revisione individuano misure di razionalizzazione per l'acquisizione di beni e servizi e per l'allocazione degli uffici.

Sul piano di revisione deve pronunciarsi il collegio dei revisori dei conti, in relazione alla conformità dell'atto alle finalità attribuite dalla norma ed all'attendibilità del risparmio atteso.

Sulla loro base, ciascun ente imposta il proprio bilancio di previsione e le Amministrazioni vigilanti subordinano l'approvazione del bilancio preventivo annuale o del piano pluriennale degli enti all'adozione delle predette misure di razionalizzazione.

Inoltre, il Ministero dell'Economia e delle Finanze riferisce al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art.12 con cadenza annuale.

Per quanto riguarda la presente circolare, essa chiede alle Amministrazioni vigilanti di raccogliere e far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato:

  • i dati relativi ai risultati raggiunti per l'anno 2004, entro i termini di approvazione del relativo bilancio d'esercizio o consuntivo;
  • gli elementi relativi al piano biennale 2005-2006, adempimento tra l'altro già richiamato nella circolare n.35/2004 sui bilanci di previsione 2005.

Si fa notare che al testo della circolare n. 40 firmato in data 20 dicembre 2004 ha fatto seguito una errata corrige relativo all'elenco degli enti interessati dagli adempimenti richiesti dall'art. 12: sono da considerarsi escluse le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere, nonché le aziende ospedaliere universitarie.

Il testo pubblicato tiene conto dell'errata corrige.