Utilizza la navigazione scorrevole per accedere velocemente alle sezioni principali del sito. Premere i tasti CTRL + ALT + 0 per attivare il menù e la tabulazione per navigarlo.
Ministero dell'Economia e delle Finanze
100° anniversario Legge di contabilità generale dello Stato
1923 - 2023: Ricorrono i 100 anni del Regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440
Uffici Centrali di Bilancio presso i Ministeri
Ragionerie Territoriali dello Stato
Ruolo della Ragioneria
Struttura e funzioni
Comunicazione
Biblioteca Luca Pacioli
Previsione
Formazione e Gestione del Bilancio
Vigilanza e Controllo
Monitoraggio e valutazione
Attività Trasversali
Amministrazioni Pubbliche
Solo Amministrazioni Centrali
Solo Amministrazioni Locali
Per tipologia
Per area
Per anno
Contatti
Supporto all’Utente
Il comma 2-bis dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha introdotto la nuova disciplina della spesa da demandarsi a funzionari delegati. Tale disposizione, dispone, tra l’altro, che gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell’esercizio costituiscono residui di spesa delegata e possono essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, nel rispetto dei termini di conservazione dei residui, prioritariamente in base all’esigibilità delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati.
Il medesimo comma 2-bis prevede altresì che le somme oggetto di impegno di spesa delegata non accreditate entro la chiusura dell’esercizio costituiscano, senza eccezioni, economie di bilancio.
Si precisa infine che la riforma della spesa delegata non ha recato innovazioni relativamente alla disciplina dei residui di stanziamento.
Tenuto conto che detti residui si formeranno per la prima volta al termine dell’esercizio in corso, con la presente circolare si forniscono specifiche indicazioni in merito all’utilizzo degli stessi, ad integrazione di quanto già rappresentato in prima battuta con la circolare n. 21 del 12 giugno 2018.