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Ministero dell'Economia e delle Finanze
150° anniversario RGS
1869-2019: Ricorrono i 150 anni dalla istituzione della Ragioneria Generale dello Stato.
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La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.
Il percorso avviato nel 2016 è stato, poi, consolidato con l’approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all’articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali. Più precisamente, il legislatore, ha previsto all’articolo 9, commi 1 ed 1-bis, della legge n. 243 del 2012, il superamento dei previgenti quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali (un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale di rimborso prestiti), prevedendo un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio), sia nella fase di previsione che di rendiconto.
I richiamati commi 1 e 1-bis dell’articolo 9 prevedono, inoltre, per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, l’i ntroduzione del Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
Il nuovo quadro definito dal legislatore trova attuazione nell’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Nello specifico, a decorrere dal 2017, a tutela dell’unità economica della Repubblica, concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del citato articolo 1, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto dell’equilibrio di bilancio e può avere effetti espansivi sulla capacità di spesa degli enti. Il richiamato comma 466 precisa, inoltre, che, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente.
L’articolo 9, comma 2, della legge n. 243 del 2012, prevede, poi, che, nel caso in cui un ente registri un valore negativo del saldo, debba adottare, al fine di assicurare gli obiettivi di finanza pubblica, misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Il successivo comma 4 introduce la previsione che, con legge dello Stato, siano definiti i premi e le sanzioni da applicare ai richiamati enti territoriali in base ai seguenti principi:
La legge di bilancio 2017 ha dato piena attuazione alle predette disposizioni, prevedendo, all’a rticolo 1, commi 475 e 476, un trattamento differenziato per gli enti che:
Il comma 479 introduce, inoltre, un meccanismo volto a premiare gli enti che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo, fra le entrate e le spese finali. Tale meccanismo prevede che vengano assegnate loro le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato derivanti dall’applicazione delle sanzioni comminate agli enti non rispettosi del predetto saldo per essere destinate alla realizzazione di investimenti pubblici.
Si segnala, altresì, che l’articolo 9, comma 5, della legge n. 243 del 2012, mantiene ferma la possibilità di prevedere con legge dello Stato ulteriori obblighi a carico degli enti, in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
Da ultimo, l’articolo 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge n. 164 del 2016, disciplina le operazioni d’investimento realizzate atttraverso il ricorso al debito e l’u tilizzo dei risultati d’amministrazione degli esercizi precedenti. In un’ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono stati mantenuti fermi i principi generali dell’articolo 10, in particolare:
L’innovazione, introdotta con le modifiche apportate all’articolo 10, è la previsione di demandare ad apposite intese regionali non solo le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, ma anche la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese dovranno, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.
Infine, viene previsto che, con apposito D.P.C.M., da adottare d’intesa con la Conferenza Unificata, siano disciplinati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti le operazioni di investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti (intese regionali e patti di solidarietà nazionale), ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al riguardo, si segnala che il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 11 marzo 2017.