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La Ragioneria generale dello Stato ed il regime giuridico-amministrativo delle entrate

Le entrate dello Stato sono costituite da tutti i redditi, i proventi e crediti, di qualsiasi natura, che lo Stato ha diritto di riscuotere in virtù di leggi, decreti, regolamenti o altri titoli.

Tutte le entrate dello Stato, in generale, sono iscritte nel bilancio di previsione e, con riferimento a quelle che in esso non sono state previste, rimane impregiudicato il diritto-dovere dello Stato a riscuoterle. In questo caso, è dovere delle amministrazioni competenti e dei funzionari e agenti contabili incaricati di curarne l'accertamento e la riscossione.

La Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi della normativa vigente, si occupa, in materia di entrate, di rilevare e gestire le scritture contabili finalizzate al controllo degli agenti contabili e dei debitori diretti dello Stato, laddove assumono la qualità di agenti contabili (concessionari) coloro ai quali il Servizio centrale di riscossione dei tributi, affida la riscossione in concessione amministrativa a soggetti mentre si dice debitore diretto quel debitore dello Stato che effettua i versamenti delle somme dovute direttamente nelle casse della Tesoreria; può corrispondere a soggetti facenti parte dell'amministrazione centrale o locale dello stato, Enti pubblici, persone fisiche debitrici in virtù dell'utilizzo dei beni di proprietà dello Stato e ad ogni altra tipologia per la quale nasce l'esigenza di una gestione a livello analitico della contabilità.

Concretamente, si tratta di un compito di controllo che le Ragionerie Provinciali dello Stato e gli Uffici centrali di bilancio svolgono per assicurare la regolarità della gestione contabile delle entrate (riscontro contabile e validazione dati contabili) per la corretta redazione del rendiconto consuntivo entrate.

A tale riguardo, la Ragioneria Generale dello Stato pubblica annualmente un "Quadro di classificazione delle entrate". Questo documento è indirizzato alle amministrazioni periferiche (Ragionerie provinciali, Uffici centrali di Bilancio e Sezioni di tesoreria della Banca d'Italia) ed è da considerarsi uno strumento di lavoro e consultazione per questi uffici. Esso illustra la classificazione di tutte le entrate dello Stato previste nel bilancio, elencate in funzione dei relativi capitoli e del loro numero progressivo, e l'attribuzione di esse alla competenza delle diverse amministrazioni centrali che, sotto la propria responsabilità, debbono curarne l'accertamento e la riscossione.

In particolare, le operazioni "canoniche" che contabilmente devono essere registrate e che contraddistinguono le fasi amministrative delle entrate sono le seguenti:

  • Accertamento - individuazione del soggetto debitore e dell'oggetto dell'entrata, che si concretizza nell'iscrizione dell'ammontare del credito dello Stato nella competenza dell'esercizio finanziario. E' la fase "giuridica" in cui sorge per lo Stato il diritto a riscuotere determinate somme di denaro e rappresenta il principio della "competenza" nella gestione finanziaria dello Stato ovvero la rilevazione amministrativa del "credito" che necessariamente avviene in un determinato anno finanziario. Ai sensi del Regolamento di contabilità dello Stato infatti, l'accertamento avviene nel momento in cui l'Amministrazione competente appura la "ragione del credito" dello Stato, la persona fisica o giuridica che ne è debitrice ed iscrive di conseguenza l'ammontare del credito come competenza dell'anno finanziario in corso.
  • Riscossione - pagamento da parte del debitore della somma dovuta agli agenti di riscossione o alle sezioni di tesoreria. E' la fase in cui il debitore paga la somma dovuta allo Stato. Generalmente avviene per il tramite di agenti designati da leggi o regolamenti nelle forme e nei modi da essi disciplinati e raramente in modo diretto presso le sezioni provinciali di tesoreria della Banca d'Italia. Gli intermediari sono denominati agenti della riscossione e fanno parte della più generale categoria degli agenti contabili. Attualmente i debitori dello Stato possono effettuare versamenti presso: 1) I Concessionari della riscossione; 2) Le Poste Italiane S.p.A.; 3) Gli Istituti di credito. La principale incombenza degli agenti della riscossione (come per tutti gli agenti contabili), oltre agli adempimenti relativi alla tenuta e consegna delle diverse contabilità periodiche agli uffici di Ragioneria -RPS e UCB-, è la resa del conto giudiziale alla Corte dei Conti per il relativo giudizio di regolarità nonchè all'Ufficio di Ragioneria competente ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativo contabile. Il Conto Giudiziale è un documento contabile che contiene il resoconto della gestione delle somme riscosse e versate all'erario con allegata la documentazione giustificativa. Esso è redatto con riferimento al conto di diritto ed al conto di cassa ed in particolare evidenzia il carico, lo scarico, i resti da esigere, gli introiti, l'esito e la rimanenza.
  • Versamento - versamento presso le Tesorerie dello Stato (Banca d'Italia). E' la fase conclusiva del ciclo delle entrate, effettuato dagli agenti della riscossione, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti, presso le sezioni di tesoreria provinciale della Banca d'Italia che svolgono il servizio di tesoreria per conto dello Stato. Il versamento è accompagnato da una distinta di versamento indicante oltre i dati del debitore, i valori versati e l'imputazione contabile al quale si riferisce. Le tesorerie rilasciano per ogni versamento regolare quietanza mod. 121T che riporta l'importo versato con il relativo capitolo/articolo in competenza o residui, numero progressivo, codice della Tesoreria, data emissione, data valuta, eventuale codice versante, anagrafica del versante e causale.