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Nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO)

Intro


Come previsto dalla Legge di bilancio 2018, a decorrere dalla data che sarà stabilita con appositi decreti ministeriali, tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO). 
Per gli enti del SSN, l’obbligo decorre dal 1° febbraio 2020.

In evidenza


Nuova comunicazione

17 aprile 2023

Si comunica che è stata pubblicata la versione 1.2 del documento Accreditamento dei canali WS e SFTP (IT)

23 febbraio 2023

Si comunica che è stata pubblicata la versione 1.2 delle Regole specifiche e messaggi di errore.

15 febbraio 2023

Si comunica che è stata pubblicata la versione 1.5 delle Linee Guida.

2 febbraio 2023

Si comunica che è stata pubblicata la versione 4.11 delle Regole Tecniche

 

Altre comunicazioni recenti

28 dicembre 2022

Si comunica che sono stati pubblicati gli aggiornamenti relativi alla PEPPOL November release 2022.
Gli stessi, che evidenziano le variazioni introdotte, sono consultabili al seguente link : https://peppol.agid.gov.it/it/news/peppol-november-release/.

16 maggio 2022

Si comunica che è stato pubblicato, nella sezione Documenti, il Visualizzatore della Tripletta di identificazione degli Ordini.

10 Maggio 2022

Si prega di prendere visione del documento sintetico fruibile al seguente link: NSO - Sintesi istruzioni particolari Ordini dispostivi medici e gestione conto deposito (Formato PDF - Dimensione 155 KB)

20 Gennaio 2022

Si ricorda che, come indicato nelle Regole Tecniche al paragrafo 8 e nelle Linee Guida al paragrafo 3.1.3, l’obbligo di riportare gli estremi degli ordini validati da NSO (c.d. tripletta) in fattura, ai fini della liquidazione e successivo pagamento, si applica agli Ordini di servizi emessi a partire dal 1 Gennaio 2022.

 

Si comunica che, dall’azione di monitoraggio sugli ordini inviati tramite NSO emerge, in alcuni casi, un uso non corretto dei codici 0210 e 0211, comportando una mancata consegna degli ordini e conseguente attestazione di avvenuta trasmissione. In particolare, come già riportato nelle Regole Tecniche al paragrafo 5.7 INDIRIZZI ELETTRONICI DEI CLIENTI E DEI FORNITORI, si ribadisce che il codice 0210 sostituisce, per specificare il CODICE FISCALE, il precedente codice 9907; il codice 0211 sostituisce, per specificare la PARTITA IVA, il precedente codice 9906.

Si invita, pertanto, a prestare particolare attenzione durante la fase di compilazione della busta di trasmissione, specificando il corretto indirizzo elettronico.