Inizio contenuto main della Ragioneria Generale dello Stato

Sperimentazioni

Intro


La sperimentazione del Progetto Approvazione Rendiconto inviato alla BDAP

La sperimentazione del Progetto “Approvazione del Rendiconto inviato alla BDAP” persegue l’obiettivo di garantire la perfetta corrispondenza tra il rendiconto formalmente approvato e il documento contabile trasmesso alla Banca Dati Unitaria delle Pubbliche Amministrazione.

A tal fine, gli enti sperimentatori verificheranno la possibilità di approvare il rendiconto preliminarmente inviato alla BDAP.

La sperimentazione, della durata di un biennio a decorrere dal 2023, coinvolge un numero limitato di enti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall’Unione delle Province Italiane (UPI), dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), o autocandidatisi comunicando il loro interesse a partecipare alla sperimentazione a info.arconet@mef.gov.it.

Sulla base dei risultati della sperimentazione si valuterà se estendere a tutti gli enti la possibilità di approvare il rendiconto inviato alla BDAP.

Partecipano alla sperimentazione:

  1. Regione Lombardia
  2. Regione Liguria
  3. Regione Campania
  4. Città metropolitana Roma Capitale
  5. Provincia di Bergamo
  6. Provincia di Padova
  7. Provincia di Vibo Valentia
  8. Comune di Figline e Incisa Valdarno
  9. Comune di Roseto degli Abruzzi
  10. Comune di Ladispoli
  11. Comune di Padova
  12. Comune di Gaeta
  13. Comune di Nonantola
  14. Comune di Avezzano
  15. Comune di Nichelino
  16. Comune di San Casciano Val di Pesa
  17. Comune di Parma
  18. Città metropolitana di Firenze
  19. Comune di San Pietro Apostolo
  20. Comune di Senigallia
  21. Comune di Rovigo
  22. Comune di Mantova
  23. Comune di Pescara
  24. Comune di Alcamo

La sperimentazione della riforma contabile prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011

La sperimentazione della riforma contabile prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011 è stata realizzata attraverso un innovativo procedimento “bottom up” di adeguamento delle norme previste nel decreto che ha richiesto:

  1. la definizione di una disciplina provvisoria, oggetto di sperimentazione, attraverso un DPCM;
  2. la sperimentazione triennale della nuova disciplina, anche in deroga alle vigenti discipline contabili, da parte delle amministrazioni individuate anche in considerazione della collocazione geografica e della dimensione demografica;
  3. la definizione della disciplina definitiva, in vigore dal 2015 per tutte le amministrazioni soggette al decreto, attraverso decreti legislativi integrativi e correttivi previsti dall’articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009.

Le modalità di attuazione della sperimentazione, avviata il 1° gennaio 2012, sono state individuate dal DPCM 28 dicembre 2011, che ha definito, in via sperimentale, i contenuti della riforma contabile delineata dal titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011. In particolare, gli allegati al decreto hanno individuato:

  • il principio contabile della cd. Competenza finanziaria potenziata,
  • i principi contabili applicati della contabilità finanziaria, della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato,
  • gli schemi del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato,
  • il piano dei conti integrato,
  • i prospetti riguardanti la tassonomia degli enti che adottano solo la contabilità economico patrimoniale.

L’ampiezza dei contenuti della riforma oggetto di sperimentazione non poteva consentire una gestione sperimentale “parallela” a quello ufficiale. Pertanto, le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono state applicate “in via esclusiva”, con particolare riferimento alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria.

Solo con riferimento agli schemi di bilancio è stato possibile prevedere una “gestione parallela”:

  • nel 2012, i nuovi schemi di bilancio hanno avuto solo una funzione conoscitiva, affiancando quelli previgenti che conservavano valore a tutti gli effetti giuridici, compreso l’aspetto autorizzatorio,
  • nel 2013 e nel 2014 i nuovi schemi di bilancio hanno assunto valore giuridico a tutti gli effetti, affiancati ai vecchi schemi cui è stata attribuita una semplice funzione conoscitiva.

Inoltre, il decreto ha previsto una modalità “flessibile” di attuazione della sperimentazione, con la facoltà riconosciuta a ciascun ente, prevista dall’articolo 2, comma 4, di rinviare, solo per il primo anno, le attività più impegnative, riguardanti l’adozione del piano dei conti integrato, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.

La medesima gradualità è stata prevista anche per l’entrata in vigore della riforma.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, concernente la sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, emanato in attuazione dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è articolato in sei titoli.

Il titolo primo disciplina le modalità applicative della sperimentazione, attuata anche in deroga alle norme contabili vigenti che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011, è biennale, con decorrenza 1° gennaio 2012, successivamente estesa di un ulteriore esercizio dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124. Dal punto di vista operativo, la sperimentazione è stata caratterizzata da un elevato grado di flessibilità che consente, a ciascuna amministrazione, di applicarla adattandola alle proprie caratteristiche, scegliendo la data cui riferire il riaccertamento dei residui (al 1° gennaio 2012 o al 31 dicembre 2012), i tempi di introduzione degli strumenti contabili più innovativi (la contabilità economico patrimoniale, il piano dei conti integrato e il bilancio consolidato), gli enti strumentali da coinvolgere (uno in contabilità finanziaria e uno in contabilità economico patrimoniale). La sperimentazione si è estesa anche all’insieme di enti e società attraverso i quali gli enti svolgono le proprie funzioni e perseguono i propri fini. A tal fine, oltre al bilancio consolidato, il decreto disciplina anche il sistema contabile degli enti strumentali. In particolare, agli enti strumentali in contabilità finanziaria è richiesto il medesimo sistema contabile dell’ente capo gruppo, con particolare riferimento al nuovo principio di competenza finanziaria e agli schemi di bilancio.

Al fine di consentire un passaggio graduale all’utilizzo dei nuovi strumenti contabili, la sperimentazione prevedeva una “gestione parallela” dei bilanci degli enti in contabilità finanziaria: nel 2012, i nuovi schemi di bilancio hanno solo una funzione conoscitiva e affiancano quelli previgenti che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, compreso l’aspetto autorizzatorio, mentre nel 2013 i nuovi schemi di bilancio assumono valore giuridico, affiancati ai vecchi schemi, che assicurano invece solo la funzione conoscitiva.

Per tutte le altre attività diverse dai bilanci, la sperimentazione è stata applicata in via esclusiva, dando attuazione alle disposizioni previste dalle nuove norme contabili in sostituzione, se non compatibili, di quelle previgenti (compresi i principi contabili di cui agli allegati dal n. 1 al n. 4, di cui il n 1 e il n. 2 sono applicati dal 1° gennaio 2012).

Il titolo secondo definisce nel dettaglio il nuovo sistema contabile degli enti in contabilità finanziaria, caratterizzato:

  1. dall’adozione del principio della competenza finanziaria cd. potenziato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011, al fine di rappresentare correttamente le obbligazioni giuridiche perfezionate e maturate, evitando che tra i residui passivi siano inclusi accantonamenti che non costituiscono debiti e che tra i residui attivi siano comprese entrate future (allegato n. 1 e n. 2);
  2. dall’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, attraverso l’adozione del piano dei conti integrato, individuato negli allegati n. 4 e n. 5, secondo le modalità indicate nell’allegato n. 3;
  3. da schemi di bilancio omogenei per tutti gli enti territoriali, che prevedono la classificazione delle spese in missioni e programmi, raccordata al secondo livello della classificazione COFOG prevista dai regolamenti europei. In coerenza con il nuovo principio di competenza finanziari anche il bilancio pluriennale svolge una funzione autorizzatoria.

Il titolo terzo riguarda gli enti in contabilità economico patrimoniale per i quali, in attuazione di quanto è previsto dal decreto legislativo n. 118/2011, è disciplinata la modalità di applicazione della cd. tassonomia, attraverso la partecipazione alla rilevazione SIOPE e l’elaborazione di un prospetto concernente la ripartizione della spesa per missioni e programmi e gruppi cofog, da allegare ai propri bilanci (allegato n. 9).

Il titolo quarto riguarda il piano degli indicatori di bilancio che va ad integrare il sistema di programmazione degli enti territoriali, raccordandosi al sistema degli obiettivi e degli indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il DPCM individua i requisiti minimi del Piano degli indicatori e rinvia agli esiti della sperimentazione la definizione di un sistema comune di indicatori, necessario per consentire il confronto tra enti.

Il titolo quinto, con gli allegati n. 4 e n. 11, disciplina l’introduzione del bilancio consolidato al fine di rendere disponibile uno strumento conoscitivo della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica complessiva di una pluralità di soggetti tra loro collegati, facenti capo ad una amministrazione pubblica. Il perimetro di consolidamento è individuato facendo riferimento sia ad una definizione di controllo di “diritto”, che ad un controllo di “fatto” e “contrattuale” che, analogamente a quanto previsto dal codice civile, consente il consolidamento anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate. In particolare, attraverso la definizione di “società partecipata” e di “influenza dominante” è stato possibile considerare gli aspetti più significativi del fenomeno delle esternalizzazioni, in particolare delle società in house.

Il titolo sesto riguarda le modalità di valutazione della sperimentazione e disciplina l’attività di supporto agli enti in sperimentazione. Entrambe le attività sono attribuite, dal punta di vista operativo, al “gruppo Bilanci” costituito nell’ambito della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, che ha predisposto sia lo schema del decreto legislativo n. 118 del 2011, sia lo schema di decreto in esame.

In considerazione dei positivi risultati della sperimentazione è stato emanato il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 118 del 2011, che ha disposto l’entrata in vigore della riforma il 1° gennaio 2015.

Il decreto correttivo è costituito da n. 3 articoli. 

L’articolo 1:

  • integra e modifica il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 vigente, adeguandolo ai risultati della sperimentazione;
  • definisce, l’ordinamento contabile delle regioni inserendo un nuovo titolo terzo al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Trattasi del primo ordinamento contabile unico per tutte le regioni;
  • adegua ai principi della riforma il Testo Unico degli enti locali (D.Lgs 267 del 2000) e altre norme riguardanti la finanza degli enti territoriali e abroga le norme non compatibili con il nuovo ordinamento contabile, inserendo un nuovo titolo quarto al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
  • inserisce nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il titolo quinto, concernente “Disposizioni finali e transitorie”, in sostituzione del precedente titolo terzo.

L’articolo 2 riguarda gli allegati. In particolare, definisce il principio contabile generale della competenza finanziaria c.d. potenziata, e inserisce nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  gli allegati riguardanti i principi contabili applicati, gli schemi di bilancio e di rendiconto, il piano dei conti integrato, la codifica della transazione elementare, ecc.

L’articolo 3 dispone che dal decreto in questione non devono derivare minori entrate o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.