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Rendiconti dello Stato dal 1942 al 1952

Intro


Il Rendiconto generale dello Stato, composto dal conto del bilancio (Parte I) e dal conto generale del patrimonio dello Stato (Parte II), è redatto secondo i canoni definiti dal Regio Decreto 2440/1923, meglio noto come legge di contabilità generale dello Stato, e dal relativo regolamento di attuazione (Regio Decreto 827/1924).

Il ciclo del bilancio risente dei mutamenti istituzionali intervenuti a partire dal 1943, con la proclamazione dell’armistizio (8 settembre 1943), la nascita della Repubblica (2 giugno 1946) e l’approvazione della Costituzione repubblicana (22 dicembre 1947).

La presentazione del Rendiconto generale dello Stato risulta interrotta, data la situazione emergenziale del Paese, dal 1943 al 1950, anno in cui il Ministro del tesoro, Giuseppe Pella, presenta al Parlamento della Repubblica il Rendiconto per l’esercizio 1942-1943. Nel 1951, lo stesso Ministro, presenta al Parlamento il Rendiconto dell’esercizio 1943-1944 nel quale, come indicato nella nota preliminare al conto del bilancio, la consuntivazione delle entrate e delle spese è resa particolarmente complicata dalla coesistenza di tre gestioni distinte a valere sullo stesso bilancio di previsione: quella del “Governo legittimo italiano”, fino all’8 settembre 1943; quella dei “commissari di Governo a Roma” dopo l’8 settembre 1943; e quella del “sedicente Governo repubblicano fascista”. Anche negli anni successivi, dati i ritardi accumulati nella presentazione delle risultanze di bilancio, si rende necessaria l’emanazione di specifici atti normativi volti a prorogare i termini di trasmissione del Rendiconto, in deroga alle norme previste dalla legge di contabilità generale dello Stato (a titolo di esempio, si consideri che il Rendiconto per l’esercizio 1951-1952 è presentato solo nel 1955).

I criteri di redazione del Rendiconto sono in gran parte coerenti con le regole previgenti (cosiddetta riforma de’Stefani), tuttavia, l’intera disciplina della contabilità dello Stato si inquadra nella nuova impostazione definita dall’articolo 81 della Costituzione che, in particolare, detta i seguenti principi:

  • la predisposizione del bilancio di previsione e del Rendiconto generale dello Stato è attribuita in via esclusiva al Governo. In capo al Parlamento è mantenuta una funzione di controllo, esercitata attraverso l’approvazione, con legge dello Stato, sia del bilancio previsionale che del Rendiconto;
  • l’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge, e comunque per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi;
  • la legge di approvazione del bilancio riveste un carattere “formale”, è infatti previso che essa non possa stabilire nuovi tributi e nuove spese;
  • tutte le altre leggi che comportano nuove o maggiori spese devono anche indicare i mezzi per farvi fronte. I mezzi di copertura individuabili possono essere interni (utilizzo di risorse accantonate, utilizzo di risorse esuberanti, contestuale riduzione delle risorse destinate ad altre finalità) oppure esterni (istituzione di nuovi tributi o inasprimento di quelli già esistenti; ricorso all’accensione di nuovi prestiti).

La Costituzione assegna inoltre alla Corte dei Conti le funzioni che già erano previste dall’ordinamento contabile previgente e, in particolare, il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato (articolo 100 della Costituzione). È inoltre previsto un diretto collegamento fra la Corte ed il Parlamento, al quale essa è tenuta a riferire sul risultato del riscontro eseguito.

Il bilancio è redatto secondo il principio della competenza ed è composto da diversi stati di previsione, uno per l’entrata e gli altri relativi alla spesa dei singoli Ministeri. Lo stato di previsione dell’entrata confluisce nel disegno di legge relativo alle previsioni di spesa del Ministero delle finanze, mentre i singoli stati di previsione della spesa degli altri ministeri formano oggetto di altrettanti disegni di legge.

Gli schemi degli stati di previsione della entrata e della spesa sono compilati a cura delle Ragionerie centrali che si occupano anche della predisposizione del Rendiconto consuntivo, da trasmettersi al Ministro delle finanze per il tramite della Ragioneria generale dello Stato. L'anno finanziario comincia col primo luglio e termina col trenta giugno dell'anno seguente. Tuttavia, per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate la chiusura dei conti è protratta al 31 luglio. Il Ragioniere generale dello Stato invia alla Corte dei Conti il Rendiconto generale dell'esercizio scaduto a giugno entro il mese di dicembre dello stesso anno per il giudizio di parificazione. Il rendiconto parificato è quindi restituito unitamente alla relazione della Corte al Ministro delle finanze, ed è da questi trasmesso al Parlamento.

L’articolazione del rendiconto generale ricalca sostanzialmente lo schema individuato dalla normativa precedente sebbene, nell’intervallo temporale indicato, vi siano state delle modifiche nelle classificazioni adottate per rappresentare le entrate e le spese.

Il conto del bilancio (Parte I) fornisce una rappresentazione schematizzata della gestione finanziaria evidenziando in particolare le entrate accertate e scadute durante l'anno finanziario, le spese impegnate, ordinate e liquidate nello stesso periodo di tempo, le riscossioni degli agenti, i versamenti nelle casse del Tesoro e i pagamenti effettuati. È articolato in volumi:

Il primo volume presenta, in genere, la deliberazione della Corte dei Conti. Fornisce, inoltre, una rappresentazione generale della gestione del bilancio per l'esercizio finanziario come segue:

  • nota preliminare;
  • riassunto generale delle risultanze complessive;
  • sviluppo per Ministeri delle previsioni iniziali e delle loro variazioni;
  • sviluppo per capitoli delle variazioni disposte con leggi e decreti speciali;
  • elenco delle prelevazioni effettuate dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e i conti d’ordine e dal Fondo di riserva per le spese impreviste;
  • risultato di gestione dei residui.

I successivi volumi del conto del bilancio riportano la rendicontazione della spesa dello stato di previsione dell’entrata e degli stati di previsione della spesa (Ministeri). In particolare, per ogni Ministero è data evidenza delle seguenti informazioni:

  • spese di competenza dell'anno, accertate, pagate o rimaste da pagare;
  • gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
  • somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio; complessivamente in conto competenza e in conto residui;
  • conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

In allegato ai consuntivi degli stati di previsione della spesa sono riportati anche i conti consuntivi e i rendiconti patrimoniali dei Fondi speciali e delle Aziende autonome afferenti ai singoli Ministeri.

Il conto generale del patrimonio dello Stato (Parte II) evidenzia il valore degl'immobili e i relativi stati di consistenza e il valore di tutti gli altri beni dello Stato (beni mobili, beni artistici, derrate, materiali militari, etc.) risultanti dagli inventari, nonché l'importo dei crediti e dei debiti, all'inizio e al termine dell'esercizio finanziario, indicando, per ogni categoria di attività e di passività, le variazioni intervenute nell'esercizio e le cause relative. Vengono inoltre riportati gli elementi di concordanza con il conto del bilancio e la situazione del Tesoro.

E’ costituito da un volume unico articolato come segue:

  • conti generali del patrimonio (relativi alle attività e passività del tesoro, alle attività disponibili e indisponibili, alle passività consolidate, redimibili, perpetue e diverse);
  • conto generale delle rendite e delle spese;
  • attività e passività dei Ministeri (e variazione rispetto all’esercizio precedente).

Infine, allegati al Rendiconto, vi sono i "conti speciali” per i fondi, gli istituti, i consorzi e tutti gli altri enti che hanno come finalità l'erogazione di servizi di competenza ministeriale, suddivisi per Ministero (secondo quanto previsto dall'art. 78 del Regio Decreto 2440/1923).