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Informativa n. 01 - Istruzioni per la compilazione della richiesta Assegno Nucleo Familiare - personale amministrato dalla RTS di Frosinone

Intro


Con la presente nota si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito alla presentazione delle domande di assegno per il nucleo familiare da parte del personale amministrato dalla RTS di Frosinone-Latina, sede di Frosinone.

Il  Modulo per la richiesta dell’Assegno al Nucleo Familiare per il reddito dell’anno 2020 sarà disponibile  sul portale NoiPA al percorso https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/strumenti-per-l-amministrato;

si precisa che non verranno prese in considerazione domande presentate su modelli non conformi a quelli disponibili sul portale NoiPA.

Si riepiloga di seguito la documentazione da trasmettere:

  • copia di valido documento di riconoscimento di ogni dichiarante che sottoscrive la dichiarazione (nel caso dei coniugi, documento d’identità di entrambi).
  • Eventuale copia della sentenza di separazione con relativa omologa, se non è stata mai presentata; nel caso in cui sia già stata presentata fare riferimento, nel testo della comunicazione al numero e anno di protocollo RTS già inviato via mail PEC;
  • Eventuale certificazione rilasciata dalla competente ASL o da altra Struttura Pubblica prevista dalla legge, attestante l’assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi a proficuo lavoro, oppure, in caso di minorenni, le difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della loro età.

- Non vanno allegati documenti fiscali (Modello RedditiPF – Modello 730)

Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di indicare tutti i redditi conseguiti, con particolare riferimento ai redditi soggetti a tassazione separata (Campo 511 CU 2020) e agli altri redditi, tra cui vanno computati i redditi dei fabbricati, comprensivi di quelli relativi all’abitazione principale, che va dichiarata al lordo della deduzione spettante per legge; i redditi da lavoro autonomo vanno inseriti nella casella “altri redditi”.

Nel Quadro C vanno riportati i soli redditi dei componenti del Nucleo familiare ai fini dell’ANF. Non vanno pertanto inseriti, ad esempio, i redditi del “convivente” in assenza di regolare contratto di convivenza o del figlio maggiorenne che produce reddito, ma che non rientra nel nucleo ai fini del beneficio.

 

Non sono considerati redditi:

  • l'assegno al nucleo familiare;
  • le indennità di buonuscita ed altri trattamenti di fine rapporto;
  • le somme aventi natura risarcitoria come le rendite infortunistiche erogate da INAIL;
  • le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento
 

Si rammenta che il reddito da indicare è quello relativo all’anno d’imposta precedente rispetto al periodo di domanda (Richiesta beneficio dal 01/07/2020 – Redditi da indicare anno 2019); è fatto obbligo al coniuge dichiarante o ex coniuge  di compilare la dichiarazione sostitutiva (Quadro E).

In ogni caso questa Ragioneria Territoriale si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni, anche mediante verifica presso l’Agenzia delle Entrate.

Anche nel caso in cui non ci siano variazioni di reddito e/o di nucleo familiare, è comunque necessario effettuare una nuova comunicazione per la rideterminazione degli ANF.

Ai fini del diritto all'assegno, il nucleo familiare può essere composto da:

  • richiedente titolare dell'assegno;
  • coniuge del richiedente con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato;
  • figli di età inferiore ai 18 anni, o senza limiti di età qualora si trovino a causa di infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
  • nipoti minori in linea retta a carico del dichiarante;
  • fratelli, sorelle e nipoti collaterali minori del richiedente, orfani di entrambi i genitori, oppure senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro.

La Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n.296) ha introdotto novità anche in merito alla composizione del nucleo familiare, con decorrenza dal 01 gennaio 2007.

L'art.1, comma 11, lett. d, ha stabilito che nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati, di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno è consentita l'inclusione dei figli di età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni purché studenti o apprendisti.

L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare: questo significa che il reddito complessivo del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, dai redditi di lavoro dipendente.

La domanda per la richiesta dell'ANF può essere presentata:

  • alla Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS): per il personale appartenente agli uffici periferici dello Stato tramite il proprio ufficio di servizio che lo inoltrerà successivamente alla stessa RTS;
  • alla Scuola titolare del contratto di lavoro: per i supplenti brevi e saltuari. Se l'amministrato ha contratti su più scuole, il modello di richiesta va consegnato a ciascun istituto con il quale si ha un contratto.
 

Rimane ferma la possibilità per il singolo amministrato di presentare la propria domanda, completa di tutta la documentazione sopra specificata e redatta come sopra indicato, con le seguenti modalità alternative:

  • a mezzo posta istituzionale intestata al dipendente (ad es. @istruzione.it o @giustizia.it) da spedire alla casella PEO della RTS rgs.rps.fr@mef.gov.it;
  • a mezzo posta PEC intestata al dipendente alla casella PEC della RTS rts-fr.rgs@pec.mef.gov.it;
  • l’oggetto della mail dovrà essere formato come segue: MIUR (per il personale MIUR) o MINVARI (per il personale di tutte le altre Amministrazioni) – Codice Ufficio di Servizio (come rilevabile dal cedolino di stipendio) – SPESA FISSA - COGNOME NOME – RICHIESTA ANF (Ad esempio MINVARI – 309 – 98765432 – ROSSI MARIO – RICHIESTA ANF)
  • a mezzo Raccomandata AR da spedire a questa RTS

Le domande che perverranno formalmente corrette ma incomplete dei dati o della documentazione richiesta non potranno essere prese in esame e verranno acquisite agli atti dandone notizia al diretto interessato tramite “pec ad ufficio di servizio”.

L’eventuale nuova domanda, correttamente compilata, sarà acquisita con un nuovo protocollo ed evasa nel rispetto dell’ ordine cronologico di arrivo.

La presente informativa unitamente al modello allegato verrà pubblicata sul sito istituzionale MEF; al fine di dare immediata e capillare informazione a tutto il personale amministrato, si invitano tutte le Amministrazioni a inoltrare, via mail o mediante altre modalità telematiche già in uso, la presente Informativa a tutto il personale amministrato.