Inizio contenuto main della Ragioneria Generale dello Stato

Informativa n. 214 – Ricostruzioni di Carriera – Prescrizione del diritto al pagamento degli arretrati

Intro


Con la Circolare n. 28 del 02/12/2021 disponibile sul sito https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_28_2021/ la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indicazioni in merito ai provvedimenti in oggetto con riferimento sia alla fase di verifica della regolarità amministrativa e contabile, che a quella successiva della liquidazione degli arretrati stipendiali.

In particolare per il visto di regolarità è stata riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera anche su istanze presentate dagli interessati anche oltre i 10 anni.

Per quanto attiene invece la liquidazione degli arretrati dovuti, è stato ribadito che, in assenza di atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 del C.C. da parte del Dipendente, possono essere liquidati esclusivamente gli arretrati relativi al quinquennio antecedente l’emanazione del provvedimento in oggetto.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno informare codesti Uffici circa le linee di azione che questa RTS è tenuta ad adottare in aderenza alla citata disposizione per ognuna delle seguente fattispecie:

  1. ISTANZA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PRESENTATA DAL DIPENDENTE OLTRE I 10 ANNI DALLA CONFERMA IN RUOLO.
  2. RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A DOMANDA DELL’INTERESSATO EMESSA TARDIVAMENTE DALL’AMMINISTRAZIONE PER INERZIA DELL’UFFICIO
  3. RIALLINEAMENTO DI CARRIERA D’UFFICIO EMESSO TARDIVAMENTE DALL’AMMINISTRAZIONE PER INERZIA DELL’UFFICIO

 In tali casi, fermo restando la verifica di tutti gli altri requisiti di legge, il diritto al riconoscimento giuridico della ricostruzione di carriera viene garantito in fase di verifica della regolarità amministrativa e contabile ai sensi del D.Lgs. 123/2011

Ai fini del pagamento degli arretrati stipendiali, in assenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale da parte dell’interessato, verranno erogati solo gli arretrati relativi al quinquennio antecedente alla data di emanazione del provvedimento di Ricostruzione o di Riallineamento di Carriera.

In tali casi codesti Uffici dovranno esplicitare nel provvedimento di Ricostruzione di Carriera (oppure in un’apposito allegato) l’indicazione specifica “fatta salva la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 del C.C.”.

 Qualora invece vi fossero agli atti di codesti Uffici, comunicazioni del dipendente che interrompono la prescrizione, queste devono essere citate nel provvedimento con i relativi estremi di protocollo ed allegate allo stesso; le interruzioni della prescrizione saranno valutate ai fini dell’applicazione della prescrizione quinquennale nella fase del pagamento degli arretrati stipendiali.

La presente Informativa verrà pubblicata sul sito istituzionale MEF alla pagina http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/sistema_delle_ragionerie/ragionerie_territoriali_dello_stato/sportelli_rts/lombardia/rts_milano_monza_brianza/index.html# ;
inoltre, al fine di dare maggiore visibilità e conoscenza delle novità trattate, la stessa verrà pubblicata, come di consueto, anche sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Milano all’indirizzo web http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/p-ragioneria-territoriale-dello-stato/.

Stante la rilevanza della questione trattata e l’impatto che si potrebbe produrre sul personale dipendente, specie con anzianità elevata, ed al fine di consentire la più ampia conoscibilità della materia si invitano tutte le Amministrazioni ad inoltrare via mail o mediante altre modalità telematiche già in uso, la presente Informativa a tutto il personale amministrato.

Infine si fa presente che in caso di chiarimenti è possibile contattare l’URP di questa RTS all’indirizzo mail rgs.rps.mi.urp@mef.gov.it