Inizio contenuto main della Ragioneria Generale dello Stato

Informativa n. 1 – Rimborso tributi sospesi sisma anno 2016 – ricalcolo ritenute in corso di recupero con riduzione al 40% (art 48 D.L. 17/10/2016 n. 189 e art. 8 D.L. 24/10/2019 n. 123)

Intro


Si comunica che in applicazione del D.L. 24 ottobre 2019 n. 123, dalla mensilità di gennaio 2020 sono state ricalcolate le rate in corso di recupero per la restituzione dei tributi sospesi per gli eventi sismici anno 2016, tenendo conto della riduzione al 40% degli importi totali. Il ricalcolo è stato effettuato tenendo conto delle somme trattenute fino al 31.12.2019 (salvo eventuali rate non applicate per mancata emissione stipendio, aspettative, ecc.) rimanendo ferma la rateizzazione in precedenza richiesta.

Si invita ogni amministrato a controllare la propria posizione, verificando la correttezza del ricalcolo effettuato.

Con l’occasione si rammenta che la norma prevede in capo agli interessati l’obbligo della restituzione dei tributi a suo tempo sospesi e che l’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate comporta l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati.

Questa Ragioneria Territoriale svolge tale servizio per tutti gli amministrati che, su richiesta, si sono avvalsi della facoltà del rimborso attraverso il sostituto di imposta, con il recupero rateale dallo stipendio.  Tale servizio non potrà essere proseguito nel caso di cessazione dal servizio (collocamento a riposo\scadenza contratto) e non potrà essere svolto nei casi di mancata emissione o insufficienza dello stipendio per aspettative\riduzioni stipendiali, ecc.  Pertanto sarà cura dei diretti interessati provvedere alla verifica puntuale delle trattenute mensili, e se del caso a provvedere in maniera autonoma, in particolar modo nei casi sopra esposti. Non perverranno ulteriori comunicazioni da parte della Scrivente.   

Si rammenta infine che l’importo dell’Irpef sospesa è rilevabile dalla certificazione unica 2018 redditi 2017 (punti 30 e 514) mentre particolare attenzione deve essere posta alle addizionali Irpef sospese che invece sono rilevabili dalla certificazione unica 2017 redditi 2016 (punti 22, 27, e 29), al netto di eventuali quote già pagate.