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Informativa n. 4 - Congedo biennale D. Lgs n. 151/2001 art. 42, c. 5 – indicazioni operative

Intro


Congedo biennale retribuito per l'assistenza ai portatori di handicap grave ai sensi dell'ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. N.151/2001

Si riportano di seguito alcune indicazioni relative alla fruizione del beneficio in oggetto:

Si ricorda, innanzitutto, che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a verificare l'adeguatezza e la correttezza della documentazione presentata a corredo di qualsiasi istanza, procedendo alla verifica delle dichiarazioni sostitutive ricevute, in conformità degli artt. 71 e 72 del DPR n.445/2000 (sul punto si richiama anche la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri — D.F.P. n. 13/2010).

Tanto premesso, si evidenzia quanto segue in merito ad alcuni elementi fondamentali che caratterizzano l'istituto, nonché alla documentazione che deve essere necessariamente acquisita ai fini del relativo riconoscimento.

Requisiti per la concessione del beneficio

requisiti previsti per fruire del beneficio in parola sono individuati dall'art, 42, commi 5 e 5 - bis, del D. Lgs. n. 151/2001, che stabilisce:

  • "5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
    5-bis. il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessivo di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presto assistenza. Il congedo ed i permessi di cui orticolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto."

Tra i requisiti essenziali necessari per usufruire del beneficio, vi sono quindi la convivenza con il portatore di handicap e il rispetto dell'ordine di priorità previsto dalle norme.

a) Convivenza con il portatore di handicap

Si ricorda che ai fini della concessione del beneficio è necessaria la sussistenza del requisito della “convivenza”. Per tale presupposto occorre fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, definita dall'art. 43 c.c. come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La convivenza va quindi provata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del richiamato DPR n. 445/2000, che attesti la concomitanza della residenza anagrafica con la convivenza, ossia la coabitazione (art. 4 DPR n. 223/1989). Tale requisito si ritiene sussistere anche nel caso in cui la residenza del richiedente e quella del soggetto disabile siano fissate nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, ma in appartamenti distinti (cfr. Circolare n. 3884 del 18/02/2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Il requisito della convivenza, inoltre, può essere provato anche attestando la dimora temporanea risultante dall'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR n. 223/1989 (circolare n. 1 del 3/2/2012 del Dipartimento della funzione pubblica); tale iscrizione, tuttavia, può essere concessa solo nel caso sia richiesta ad un Comune diverso da quello di residenza e non può superare i 12 mesi.

b) Rispetto dell'ordine di priorità

Un altro requisito è quello attinente alla legittimazione dei soggetti che richiedono il congedo. In proposito, l'ordine di priorità dei possibili beneficiari è stato espressamente previsto dal richiamato art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 e le condizioni per le quali è possibile la degradazione in favore del legittimato successivo sono tassative e ricorrono esclusivamente in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del soggetto avente priorità a fruire del beneficio. È utile precisare, in merito, che la “mancanza” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (es. celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'Autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Pertanto non possono accogliersi dichiarazioni di rinuncia da parte del soggetto prima legittimato, né considerarsi come rilevanti quelle situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate dalla norma, come, ad esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo (circolare D.F.P. n. 1/2012 e circolare INPS n. 159 del 15/11/2013). Per quanto concerne l'individuazione delle “patologie invalidanti”, in mancanza di un'espressa previsione normativa, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la citata circolare n. 1/2012, ha indicato come punto di riferimento l'art. 2, comma 1, lett. d) del Decreto interministeriale (Minn. Per la Solidarietà sociale, del Lavoro e della Previdenza Sociale, per le Pari Opportunità) 21 luglio 2000, n. 278. La certificazione medica, attestante le patologie individuate dalla predetta norma, può essere rilasciata dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o delia struttura sanitaria nel caso di ricovero.

Documentazione da allegare al decreto

Si elenca di seguito la documentazione che deve essere sempre allegata al decreto, fatte salve eventuali integrazioni documentali richieste dalla specifica situazione:

  • verbale della commissione medica integrata ASL/INPS, in originale o in copia conforme all'originale, dal quale si evinca il riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992;
  • domanda amministrativa completa dei dati anagrafici del richiedente e del soggetto portatore di handicap grave, nonché del periodo di congedo straordinario del quale si intende fruire ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001;
  • dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 (con le modalità di cui all'art. 38) del DPR n. 445/2000, corredata di copia fotostatica di un documento di identità del richiedente, che attesti:
    • il grado di parentela con il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, specificando, in caso di degradazione dell'ordine di priorità stabilito dalla norma, che i soggetti prima legittimati alla fruizione del congedo siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti (in quest’ultimo caso occorre produrre idonea certificazione medica);
    • la convivenza con il soggetto portatore di handicap grave (requisito non richiesto nel caso in cui il richiedente sia il genitore);
    • che il portatore di handicap in situazione di gravità non sia ricoverato a tempo pieno, salvo che in tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
    • che durante il periodo di congedo richiesto per assistere il figlio, l’altro genitore non fruisca del medesimo congedo, nonché di permessi orari o giornalieri di cui all’ art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/92;
    • che il congedo fruito non abbia superato la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa del richiedente.

Altri elementi da indicare nel decreto

Nel provvedimento, oltre a dare atto della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla citata norma, dovranno essere indicati anche i periodi di congedo già fruiti dal dipendente.

Si evidenzia che, in caso di fruizione frazionata del congedo in questione, ai fini del conteggio del periodo massimo di due anni, l'anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni (Circolare INPS n. 64 del 15/03/2001, punti 4 e 7, penultimo capoverso).