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Ministero dell'Economia e delle Finanze
150° anniversario RGS
1869-2019: Ricorrono i 150 anni dalla istituzione della Ragioneria Generale dello Stato.
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Congedo biennale retribuito per l'assistenza ai portatori di handicap grave ai sensi dell'ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. N.151/2001
Si riportano di seguito alcune indicazioni relative alla fruizione del beneficio in oggetto:
Si ricorda, innanzitutto, che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a verificare l'adeguatezza e la correttezza della documentazione presentata a corredo di qualsiasi istanza, procedendo alla verifica delle dichiarazioni sostitutive ricevute, in conformità degli artt. 71 e 72 del DPR n.445/2000 (sul punto si richiama anche la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri — D.F.P. n. 13/2010).
Tanto premesso, si evidenzia quanto segue in merito ad alcuni elementi fondamentali che caratterizzano l'istituto, nonché alla documentazione che deve essere necessariamente acquisita ai fini del relativo riconoscimento.
Requisiti per la concessione del beneficio
requisiti previsti per fruire del beneficio in parola sono individuati dall'art, 42, commi 5 e 5 - bis, del D. Lgs. n. 151/2001, che stabilisce:
Tra i requisiti essenziali necessari per usufruire del beneficio, vi sono quindi la convivenza con il portatore di handicap e il rispetto dell'ordine di priorità previsto dalle norme.
a) Convivenza con il portatore di handicap
Si ricorda che ai fini della concessione del beneficio è necessaria la sussistenza del requisito della “convivenza”. Per tale presupposto occorre fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, definita dall'art. 43 c.c. come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La convivenza va quindi provata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del richiamato DPR n. 445/2000, che attesti la concomitanza della residenza anagrafica con la convivenza, ossia la coabitazione (art. 4 DPR n. 223/1989). Tale requisito si ritiene sussistere anche nel caso in cui la residenza del richiedente e quella del soggetto disabile siano fissate nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, ma in appartamenti distinti (cfr. Circolare n. 3884 del 18/02/2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Il requisito della convivenza, inoltre, può essere provato anche attestando la dimora temporanea risultante dall'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del DPR n. 223/1989 (circolare n. 1 del 3/2/2012 del Dipartimento della funzione pubblica); tale iscrizione, tuttavia, può essere concessa solo nel caso sia richiesta ad un Comune diverso da quello di residenza e non può superare i 12 mesi.
b) Rispetto dell'ordine di priorità
Un altro requisito è quello attinente alla legittimazione dei soggetti che richiedono il congedo. In proposito, l'ordine di priorità dei possibili beneficiari è stato espressamente previsto dal richiamato art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 e le condizioni per le quali è possibile la degradazione in favore del legittimato successivo sono tassative e ricorrono esclusivamente in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del soggetto avente priorità a fruire del beneficio. È utile precisare, in merito, che la “mancanza” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (es. celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'Autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Pertanto non possono accogliersi dichiarazioni di rinuncia da parte del soggetto prima legittimato, né considerarsi come rilevanti quelle situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate dalla norma, come, ad esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo (circolare D.F.P. n. 1/2012 e circolare INPS n. 159 del 15/11/2013). Per quanto concerne l'individuazione delle “patologie invalidanti”, in mancanza di un'espressa previsione normativa, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la citata circolare n. 1/2012, ha indicato come punto di riferimento l'art. 2, comma 1, lett. d) del Decreto interministeriale (Minn. Per la Solidarietà sociale, del Lavoro e della Previdenza Sociale, per le Pari Opportunità) 21 luglio 2000, n. 278. La certificazione medica, attestante le patologie individuate dalla predetta norma, può essere rilasciata dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o delia struttura sanitaria nel caso di ricovero.
Documentazione da allegare al decreto
Si elenca di seguito la documentazione che deve essere sempre allegata al decreto, fatte salve eventuali integrazioni documentali richieste dalla specifica situazione:
Altri elementi da indicare nel decreto
Nel provvedimento, oltre a dare atto della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla citata norma, dovranno essere indicati anche i periodi di congedo già fruiti dal dipendente.
Si evidenzia che, in caso di fruizione frazionata del congedo in questione, ai fini del conteggio del periodo massimo di due anni, l'anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni (Circolare INPS n. 64 del 15/03/2001, punti 4 e 7, penultimo capoverso).