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Informativa n. 1 - Sede di Siracusa - Trasmissione provvedimenti giuridici del personale soggetti al visto di controllo ex d.lgs.123/2011. Indicazioni operative.

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Informativa n. 1 - Sede di Siracusa - Trasmissione provvedimenti giuridici del personale soggetti al visto di controllo ex d.lgs.123/2011. Indicazioni operative.

Facendo seguito alle precedenti note inviate aventi medesimo oggetto, con la presente, si intendono fornire alcune indicazioni operative cui codeste Istituzioni scolastiche dovranno attenersi nella trasmissione dei provvedimenti giuridici del personale da sottoporre al controllo preventivo amministrativo contabile ex d.lgs 123/2011 al fine di promuovere buone pratiche amministrative in un’ottica di reciproca e fattiva collaborazione.

Sotto il profilo formale, con particolare riferimento alla documentazione accessoria ai provvedimenti trasmessi, spesso incompleta o totalmente assente, si invita a prendere visione dell’allegato manuale (all.1) che contiene le linee guida al corretto inoltro delle pratiche e della documentazione accessoria.

In particolare, atteso che l’oggetto della pec trasmessa, non modificabile ad opera di questo Ufficio, andrà a costituire l’intestazione del visto di legittimità, si evidenzia la necessità di compilarlo in modo accurato secondo le seguenti indicazioni:

- nome istituzione scolastica – anagrafica completa del dipendente – tipologia del provvedimento (tra quelle indicate nelle linee guida allegate) numero e data dell’atto amministrativo.

La lettera di trasmissione ed il provvedimento da sottoporre a visto con gli allegati dovranno essere scansionati in unico file pdf avendo cura di apporre la necessaria firma digitale.

In merito ai singoli provvedimenti, si evidenziano di seguito le maggiori criticità riscontrate e le relative precisazioni che si ritiene utile fornire.

CONGEDI BIENNALI

Preliminarmente, si invita a prendere visione dell’esempio di istanza (all.2) che potrà essere utilizzato come modello ai fini della concessione del beneficio in parola e che raccoglie al suo interno sia le autodichiarazioni ritenute indispensabili che alcune note esplicative relative ai requisiti per la legittima fruizione dell’istituto giuridico.

Rispetto alle principali criticità:

  • si rileva la necessità di operare una distinzione tra il semplice verbale di invalidità L.102/2009 ed il diverso verbale L.104/92. Infatti, si specifica che esclusivamente l’handicap grave, di cui alla l.104/92 art.3 comma 3, dà diritto al congedo;
  • si precisa che la patologia invalidante che consente di scorrere a favore del parente meno prossimo dovrà essere certificata con adeguata documentazione medica attestante che il soggetto “è affetto da patologia invalidante individuata dall’art.2 del D.I. 278/2000”;
  • rispetto alle modifiche intervenute con d.lgs. 105/22, si chiarisce che il congedo in parola è stato esteso al convivente di fatto ex art.1 comma 36 l.76/2016 (“si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”) che potrà fruirne al pari del coniuge. Rispetto all’instaurazione della convivenza, ove prevista, nel rimarcare che la stessa è sempre intesa quale residenza anagrafica, la nuova norma, recependo l’orientamento già espresso dalla Corte Costituzionale, dispone che la suddetta convivenza può essere instaurata anche successivamente alla proposizione dell’istanza, ma comunque prima dell’inizio della fruizione del congedo e deve permanere per tutta la durata dello stesso; a tal fine occorrerà apposita autocertificazione.

PART TIME

Si rimarca l’esigenza che i provvedimenti di concessione di part time debbano essere trasmessi completi e in maniera tempestiva al fine di evitare il danno erariale derivante dall’eventuale impossibilità di recupero delle somme indebitamente accreditate.

RICOSTRUZIONE/PROGRESSIONE DI CARRIERA

  • Nelle ipotesi di rettifica di provvedimenti trasmessi, si segnala l’imprescindibile necessità di modificarne numero e data; ciò in quanto, il visto di legittimità apposto da questo Ufficio, riporta esclusivamente gli estremi (numero e data) del provvedimento e dovrà inequivocabilmente identificare il decreto corretto senza possibilità di confusione con eventuali versioni precedenti;
  • si rammenta la necessità che le autodichiarazioni dei servizi prestati, avendo importanti riflessi giuridico-economici, debbano essere convalidate con apposizione delle firme del DS e DSGA;
  • attesi i conseguenti profili di responsabilità per danno all’Erario, i provvedimenti dovranno esplicitamente richiamare, in calce, apposito riferimento all’eventuale decorso della prescrizione quinquennale degli arretrati di cui alla circolare MEF-IGOP n.27 del 6/10/2017.

RICHIESTA COPIE DECRETI/VISTI ANNI PRECEDENTI

Riguardo le richieste di copie di atti antecedenti di oltre un decennio, si comunica come questa RTS non possa ottemperare alle istanze avanzate, atteso che i relativi documenti, ai sensi della normativa vigente, sono stati oggetto di scarto d’archivio per superamento del termine di conservazione. Qualora le Istituzione Scolastiche, all’esito di approfondite ricerche, non dovessero essere in grado di produrre i decreti muniti di visto, trasmetteranno copia dei provvedimenti unitamente ad una formale dichiarazione a firma del Dirigente Responsabile che attesti la conformità del decreto a quello illo tempore trasmesso e vistato dalla RTS competente.

RICHIESTE INFORMAZIONI AVANZATE DAI DIPENDENTI MIUR

Si rileva un abbondante flusso di richieste di informazioni da parte dei dipendenti in relazione allo stato di avanzamento delle pratiche. Al riguardo, nel rinviare a quanto esplicitato con nota informativa prot. 1295 del 15/01/21 relativamente alla possibilità di visionare lo stato di avanzamento e il protocollo di riferimento tramite il link generato automaticamente dal sistema Protocollo RGS con l’invio delle pratiche, nell’ottica di collaborazione tra amministrazioni e di semplificazione dei rapporti tra PA e cittadini, si invita a fornire ai propri dipendenti tutte le informazioni dovute e necessarie riservando le comunicazioni con questo Ufficio di controllo alle sole problematiche rilevanti che richiedono l’intervento della RTS.

Rammentando che, in ottemperanza al d.lgs n.82/05 (CAD) e successive modifiche ed integrazioni, nessun provvedimento in forma cartacea né via fax dovrà essere più trasmesso, senza giustificato motivo, a questa RTS, si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ai riferimenti sottoindicati:

Dott.ssa Mariabarbara Cannistraro – Coordinatore servizio III controlli

mariabarbara.cannistraro@mef.gov.it - 0931 7875505

Dott.ssa Loriana Sangrigoli loriana.sangrigoli@mef.gov.it

Sig. Maimonte Giuseppe giuseppe.maimonte@mef.gov.it