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Informativa n. 2 - Sede di Ragusa - Provvedimenti Giuridici del personale sottoposti al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ex d.lgs.123/2011. Indicazioni operative.

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Informativa n. 2 - Sede di Ragusa - Provvedimenti Giuridici del personale sottoposti al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile ex d.lgs.123/2011. Indicazioni operative.

Con la presente nota, si intendono fornire alcune indicazioni operative cui codeste Istituzioni Scolastiche dovranno attenersi nella trasmissione dei provvedimenti giuridici del personale da sottoporre al controllo preventivo amministrativo contabile ex d.lgs 123/2011 al fine di promuovere buone pratiche amministrative in un'ottica di reciproca e fattiva collaborazione.

Facendo seguito alla nota di questa Ragioneria n. 28096 del 26/9/2017 e al fine di consentire al ricevente di poter individuare correttamente la tipologia di provvedimento trasmesso, si invitano gli Uffici in indirizzo ad indicare, nell'Oggetto della mail di trasmissione, che è la sintesi dei contenuti di carattere giuridico-amministrativo del documento:

  • la denominazione completa dell'Istituzione Scolastica;
  • cognome e nome del dipendente;
  • tipologia del provvedimento da sottoporre a controllo preventivo (ricostruzione di carriera, congedo biennale, contratto a tempo indeterminato ecc.) numero e data.

La lettera di trasmissione ed il provvedimento da sottoporre a controllo devono far parte di un unico file in formato PDF (file firmato digitalmente) da inserire nel Documento del Protocollo e non tra gli allegati.

Si prega di prendere visione del manuale (all.1) che contiene le linee guida utili per una immediata autoverifica degli adempimenti richiesti per il corretto inoltro delle pratiche e della documentazione accessoria.

In merito ai singoli provvedimenti, si evidenziano di seguito le maggiori criticità riscontrate e le relative precisazioni che si ritiene utili fornire.

CONGEDI BIENNALI

Preliminarmente si invita a prendere visione del modello di istanza (all.2) che potrà essere utilizzato ai fini della concessione dell'Istituto in parola e che raccoglie al suo interno, oltre alle autodichiarazioni indispensabili anche alcune note esplicative utili.

Rispetto alle principali criticità:

  • Si precisa che le patologie invalidanti che consentono di scorrere l'ordine dei soggetti possibili beneficiari sono state indicate espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può scorrere in favore del legittimato di ordine successivo; tale ordine non si ritiene derogabile. Pertanto, per l'individuazione dei soggetti legittimati non pare possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far scattare la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente consentite nella norma; la patologia invalidante dovrà essere certificata con adeguata documentazione medica attestante che il soggetto “è affetto da patologia invalidante individuata dall'art.2 del D.I. 278/2000”;
  • Rispetto alle modifiche intervenute con d.lgs. 105/22, si chiarisce che il congedo in parola è stato esteso al convivente di fatto ex art.1 comma 36 l.76/2016 (“si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”) che potrà fruirne al pari del coniuge. Rispetto all'istaurazione della convivenza, ove prevista, nel rimarcare che la stessa è sempre intesa quale residenza anagrafica, la nuova norma, recependo l'orientamento già espresso dalla Corte Costituzionale, dispone che la suddetta convivenza può essere istaurata anche successivamente alla richiesta di congedo, ma comunque prima dell'inizio della fruizione del congedo e deve permanere per tutta la durata dello stesso; a tal fine occorrerà apposita autocertificazione.

RICOSTRUZIONE/PROGRESSIONE DI CARRIERA

  • Come previsto dal comma 209 della legge n.107/2015, il periodo di presentazione delle domande va  dal 1° settembre al 31° dicembre di ogni anno scolastico; pertanto, si invita ad attenersi alla suddetta previsione normativa.
  • Attesi i conseguenti profili di responsabilità per danno all'Erario, i provvedimenti dovranno esplicitamente richiamare in calce apposito riferimento all'eventuale decorso della prescrizione quinquennale degli arretrati di cui alla circolare MEF-IGOP n.27 del 6/10/2017.

  RICHIESTE INFORMAZIONI AVANZATE DAI DIPENDENTI MIUR

Si rileva un abbondante flusso di richieste di informazioni da parte dei dipendenti in relazione allo stato di avanzamento delle pratiche. Al riguardo, come noto, codeste Istituzioni Scolastiche hanno la possibilità di visionare lo stato di avanzamento e il protocollo di riferimento tramite il link generato automaticamente dal sistema Protocollo RGS con l'invio delle pratiche; nell'ottica di collaborazione tra amministrazioni e di semplificazione dei rapporti tra PA e cittadini, si invita a fornire ai propri dipendenti tutte le informazioni dovute e necessarie riservando le comunicazioni con questo Ufficio di controllo alle sole problematiche rilevanti che richiedono l'intervento della RTS.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ai riferimenti sottoindicati:

Dott.ssa Maria Carmela Cavalieri – Coordinatore Servizio 3° mariacarmelagiovanna.cavalieri@mef.gov.it

Sig.ra Maria Burgio maria.burgio@mef.gov.it;

Dott. Guglielmo Carbone guglielmo.carbone@mef.gov.it;

Dott.ssa Laura Iurato laura.iurato@mef.gov.it.