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FAQ

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Occorre preliminarmente precisare che il Fondo di cui agli artt. 106 del Dl n. 34/2020 e 39 del Dl n. 104/2020 persegue la finalità di mettere in sicurezza, in ragione della crisi finanziaria provocata dall’emergenza Covid-19, gli equilibri di parte corrente degli enti locali. Pertanto, l’e ventuale perdita di entrata registrata nell’esercizio 2020 per la voce “Permessi di costruire”, voce che non costituisce un’entrata corrente, sarà ristorata, a valere sulle risorse del richiamato Fondo, nel limite massimo della quota destinata nel 2019 agli equilibri di parte corrente. Infatti, nel “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19” – riga (A) della Sezione 1 del Modello COVID-19- confluirà il dato di cui alla colonna “Variazioni entrate (h)” della sola voce “Quota destinata agli equilibri di parte corrente” e non anche della voce “Permessi di costruire”. Gli accertamenti registrati nell’esercizio 2020 alla voce “Permessi di costruire” rilevano, ai fini della certificazione, soltanto in funzione della formula inserita nel Modello in parola in corrispondenza della colonna (h) della voce “Quota destinata agli equilibri di parte corrente”. È possibile simulare gli esiti della certificazione utilizzando il Modello COVID-19 reso disponibile in formato Excel sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato al seguente link:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/dm_certificazione_covid-19/


Il Tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 2, del Dl n. 34/2020, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di inserire nella Sezione 1 del Modello COVID-19 due nuove colonne. Attraverso la compilazione di queste due nuove colonne l’ente potrà portare a rettifica degli accertamenti 2020 e/o degli accertamenti 2019 presenti, rispettivamente, nelle colonne (a) e (b) del Modello, la quota parte di tali accertamenti da ascriversi ad eventi straordinari che hanno interessato il bilancio dell’ente nel 2020 e/o nel 2019, oppure che derivi dal normale meccanismo di funzionamento di una determinata posta di bilancio. “Neutralizzando” tali variazioni di entrata non imputabili alle colonne (d) o (e) del Modello e non dovute al Covid-19, si garantirà che ad incidere positivamente o negativamente sul saldo complessivo siano soltanto le variazioni di entrata effettivamente connesse all’emergenza da Covid-19. Nel caso specifico di codesto ente gli importi delle opere a scomputo registrati nell’esercizio 2020 potranno essere iscritti nella nuova colonna rettificativa degli accertamenti 2020 di cui alla colonna (a) della voce “Permessi di costruire”. Si precisa, tuttavia, che per i permessi di costruire a confluire nella voce (A) del Modello e, conseguentemente, nel saldo complessivo della certificazione, sarà esclusivamente una quota parte che nel 2019 l’ente ha destinato agli equilibri di parte corrente. Le modifiche apportate al Modello COVID-19 saranno esplicitate nel DM integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso di predisposizione.


No. Il dato che risulterà, come variazione riconosciuta di entrata, nella colonna (h) della Sezione 1 del Modello COVID-19 in corrispondenza della voce “Quota destinata agli equilibri di parte corrente”, deriva dalla formula di seguito riportata:

  • Se 66% Accertamenti 2020 ≥ Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019: zero;
  • Se 66% Accertamenti 2020 < Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019: 66% Accertamenti 2020 meno Quota destinata agli equilibri di parte corrente 2019.

Sulla base di questa formula, se l’ente nell’esercizio 2019 non ha destinato agli equilibri di parte corrente alcuna quota delle entrate derivanti dai permessi di costruire, la colonna (h) restituirà “zero”. La formula impostata all’interno del Modello risponde alla scelta effettuata dal Tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 2, del Dl n. 34 del 2020, di garantire - attraverso le assegnazioni del Fondo - all’ente che nell’esercizio 2019 ha destinato agli equilibri di parte corrente una quota delle entrate da permessi di costruire, la possibilità di destinare a tale finalità una quota di queste entrate anche nell’esercizio 2020, se in tale esercizio si è rilevata una perdita da entrate da permessi da costruire.


Per la Tari e la Tari-corrispettivo, così come per la Tefa, non è richiesto l’inserimento da parte dell’ente di alcun dato all’interno della Sezione 1 del Modello COVID-19. Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, chiarisce infatti che per la Tari, la Tari-corrispettivo ed il Tributo per l’e sercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente è riconosciuta comunque agli enti una stima della perdita. Tale variazione negativa di entrata viene riconosciuta agli enti indipendentemente dall’effettiva variazione registrata per gli accertamenti 2020 rispetto al 2019, o indipendentemente dalle diverse politiche autonome di aumento/riduzione di aliquote/tariffe o di agevolazioni Covid-19 che l’ente può aver attuato. Infatti il Modello COVID-19 prospetta le colonne (a)-(b)-(c)-(d)-(e) ed (f) come non editabili. Di conseguenza nella colonna (h), che restituisce il valore della richiamata variazione negativa di entrata comunque riconosciuta agli enti, verrà prospettato con segno negativo il dato di cui alla colonna (g), come risultante dalla Tabella 1 (per la Tari e Tari-corrispettivo) e dalla Tabella 2 (per il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente) allegate al Decreto.


La Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti che verrà ristorata a ciascun comune. Tale importo dovrebbe essere utilizzato dall’ente per finanziare agevolazioni TARI, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si ritiene che l’ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Viceversa, non è possibile utilizzare tale importo a copertura di minori entrate comunali.
Si raccomanda all’ente di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore spesa Covid-19 per trasferimenti a famiglie/imprese), sia che le stesse siano state utilizzate per altri interventi ritenuti maggiormente utili per il territorio.


L’importo presente per ciascun comune e provincia e città metropolitana, rispettivamente, nelle Tabelle 1 e 2 allegate al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 non rappresenta una nuova assegnazione in favore dell’ente, aggiuntiva a quelle attribuite a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 106 del Dl n. 34/2020, come rifinanziato dall’art. 39 del Dl n. 104/2020, bensì una quota parte di tali assegnazioni. Al riguardo, si richiama l’attenzione sulle note metodologiche allegate al Decreto interministeriale 14 dicembre 2020 di riparto del saldo del fondo di cui all'articolo 106 del Dl n. 34/2020, come integrato con le risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del Dl n. 104/2020, dove è chiarito che i criteri e le modalità di riparto di tale saldo tengono conto di quanto previsto dal Decreto n. 212342 con riferimento alla quota Tari/Tari-corrispettivo e alla quota Tefa. Sulle modalità di utilizzo di tali quote si veda FAQ n. 5.


La perdita di entrata da prelievo sui rifiuti è stata stimata e riconosciuta per tutti gli enti, inclusi quelli che applicano la tariffa corrispettiva. A conferma della decisione del Tavolo tecnico, di cui al comma 2 dell’art. 106 del DL n. 34 del 2020, di riconoscere indistintamente a tutti gli enti una perdita (stimata) di gettito per Tari/Tari-corrispettivo, la Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 include 7.903 comuni, ossia tutti i comuni esistenti alla data di determinazione dell’importo. Il dato presente nella Tabella 1, pertanto, deve essere interpretato allo stesso modo sia dai comuni che sono in regime Tari sia dai comuni che hanno esternalizzato il servizio di raccolta dei rifiuti. Questo importo rappresenta una quota delle risorse complessivamente assegnate all’ente a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, che dovrebbe essere destinata ad agevolazioni Tari da attuarsi, nel caso di esternalizzazione del servizio, attraverso il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si ritiene che l’ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Viceversa, non è possibile utilizzare tale importo a copertura di minori entrate comunali.
Si raccomanda all’ente di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore spesa Covid-19 per trasferimenti a famiglie/imprese), sia che siano state utilizzate per altri interventi ritenuti maggiormente utili per il territorio.


No. L’inserimento della maggiore spesa sostenuta dagli enti a seguito di politiche di agevolazione TARI autonomamente attuate determinerebbe una duplicazione del ristoro TARI riconosciuto all’ente: una prima volta come ristoro della perdita di entrata (Sezione 1 del Modello) e una seconda volta come ristoro della maggiore spesa per trasferimenti a famiglie/imprese (Sezione 2 del Modello). Si raccomanda, pertanto, all'ente di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 connessa alle politiche di agevolazione TARI, anche nel caso in cui il valore finanziario delle agevolazioni TARI complessivamente riconosciute dovesse superare l'importo della Tabella 1.


No. Benché l’ente possa utilizzare l’importo di cui alla Tabella 1, allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, per finanziare altri interventi covid-19 ritenuti maggiormente utili per il proprio territorio rispetto alle agevolazioni Tari, le spese sostenute per la realizzazione di tali altri interventi non devono essere ugualmente indicate nella Sezione 2 del Modello COVID-19 come “Maggiori spese 2020 –COVID 19”.


Si. Il divieto di inserire, nella Sezione 2 del Modello COVID-19, le maggiori spese per trasferimenti a famiglie/imprese derivanti delle agevolazioni Tari concesse a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020, risponde alla logica di evitare una duplicazione del ristoro TARI già riconosciuto all’ente come ristoro della perdita di entrata (Sezione 1 del Modello). Diversamente, se l’ente ha finanziato le agevolazioni Tari con i fondi di cui agli artt. 112 o 112-bis del DL n. 34/2020 potrà rappresentarle come “Maggiore spesa 2020-COVID 19”, a giustificazione delle risorse acquisite con i richiamati fondi, anche tenendo conto che l’assegnazione è automaticamente portata dal sistema in detrazione del totale della colonna “Maggiori spese 2020 "COVID-19"” (Sezione 2 del Modello – riga “Ristori specifici spesa (E)” ).


Si conferma che per la Tari e la Tari-corrispettivo non è richiesto l’inserimento da parte dell’e nte di alcun dato all’interno della Sezione 1 del Modello COVID-19. Di conseguenza, l’Ente è tenuto a compilare tutte le altre parti del Modello per certificare le minori entrate e le maggiori/minori spese legate all’emergenza da Covid-19, ad eccezione della Tari e dalla Tari-corrispettivo, per la quale viene riconosciuta agli enti all’interno della certificazione una stima della perdita pari all’importo di cui alla Tabella 1 allegata al DM n. 212342 del 3 novembre 2020- senza alcuna dichiarazione da parte dell’Ente. Nel ricordare che tale importo dovrebbe essere utilizzato dall’e nte per finanziare agevolazioni Tari da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si ritiene che l’ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all’e mergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Al fine di evitare duplicazioni di ristori, si raccomanda, inoltre, di non inserire nella Sezione 2 del Modello la maggiore spesa Covid-19 sostenuta a valere sulle risorse di cui alla Tabella 1 in parola, sia che tali risorse siano state utilizzate per agevolazioni Tari in favore dei contribuenti (maggiore spesa Covid-19 per trasferimenti a famiglie/imprese), sia che le stesse siano state utilizzate per altri interventi ritenuti maggiormente utili per il territorio. Nel caso in cui l’Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell’anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021). Pertanto, l’u tilizzo delle richiamate risorse confluite, al 31 dicembre 2020, in avanzo vincolato può essere già previsto dall’ente in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione. La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale si provvederà all’eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione degli importi, sarà effettuata il 30 giugno 2022.
Si precisa che i chiarimenti di cui alla presente FAQ valgono anche, nel caso di province e città metropolitane, per la quota TEFA di cui alla Tabella 2 dell'allegato 3 del D.M. 3 novembre 2020, n. 212342.


Le eventuali risorse ricevute dall’ente ma non utilizzate confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 2021 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2021 connesse al Covid-19 anche nel 2021 (si rimanda al riguardo al comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021). La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese 2020 e 2021, a seguito della quale si provvederà all’eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione degli importi, sarà effettuata entro il 30 giugno 2022.


Si. Si conferma che le risorse del fondo, non utilizzate entro il 31 dicembre 2020 e confluite in avanzo vincolato, possono essere utilizzate già in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023, attraverso la loro iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione (art. 187, comma 3, D.lgs. n. 267/2000). A tal proposito, si richiama il comma 823 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021, che prevede, tra l’altro, che le risorse del Fondo in parola “sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. In altri termini, le somme ricevute da ciascun ente nel 2020 in eccesso rispetto alle esigenze sono utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2021 e, quindi, per far fronte alle esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 anche nel 2021.


La finalità della Sezione 2 del Modello COVID-19 è quella di rappresentare le maggiori/minori spese sostenute (impegnate) dagli enti nel 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica in corso. Pertanto la riga “Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021”, inserita nella Sezione 2, è da intendersi riferita ai contratti continuativi sottoscritti dagli enti in conseguenza dell’emergenza da Covid-19. Non devono essere incluse nel Modello le spese per i servizi a carattere continuativo che l’ente avrebbe sostenuto anche se la situazione epidemiologica in atto non si fosse verificata, perché in questo caso non rappresenterebbero maggiori spese per Covid-19. Tuttavia, qualora il nuovo contratto continuativo che l’ente ha sottoscritto nel 2020 per garantire il servizio (nella fattispecie quello di mensa scolastica) contenesse, rispetto al contratto che l’ente avrebbe normalmente sottoscritto, un aggravio di spesa connesso al Covid-19, si ritiene che l’ente possa inserire tale aggravio di spesa in corrispondenza della riga in parola, alla colonna (e).


In caso di sottoscrizione, nell’esercizio 2020, di un contratto di servizio continuativo l’ente, all’interno del bilancio di previsione 2020-2022, deve trovare copertura alla quota 2021 con le risorse proprie dell’esercizio 2021. In seguito, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021- 2023, potrà utilizzare la quota dell’avanzo di amministrazione 2020 che ha vincolato per tale finalità, attraverso la relativa iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione (art. 187, comma 3, D.lgs. n. 267/2000).


L'assenza del codice relativo al Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale si giustifica in ragione del fatto che le maggiori spese Covid-19 per “Beni Materiali”, da inserire all’interno della Sezione 2 del Modello, avrebbero dovuto avere tutte esigibilità nell’esercizio 2020, senza necessità per l’ente di attivare il FPV. Si ricorda infatti che, tra le “Maggiori spese 2020 “ COVID-19”” che è possibile inserire nel Modello in corrispondenza della voce Beni materiali, rientrano solo le spese per piccoli investimenti connessi al COVID-19 non coperte da specifiche assegnazioni pubbliche o private. A titolo esemplificativo: acquisto di dispositivi di distanziamento sociale, tramezzi, lucernari per areazione, maggiori costi per oneri di sicurezza da COVID 19 nei cantieri dei lavori pubblici (anche per effetto del recente decreto “semplificazioni”) o altri interventi di adeguamento di spazi e locali. Non rientrano, invece, le spese per investimenti e lavori in senso lato, anche alla luce delle ingenti risorse statali messe a disposizione come contributi agli investimenti. Tuttavia, sono pervenute molte segnalazioni circa la sopravvenuta necessità di costituire il Fondo Pluriennale Vincolato per diverse piccole spese di investimento ammesse dal Modello. Alla luce di tali segnalazioni il Tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 2, del Dl n. 34/2020, nella seduta del 15 gennaio 2021 ha stabilito di inserire, all’i nterno del Modello, un'apposita riga riferita al FPV per spese in c\capitale.
Le modifiche apportate al Modello COVID-19 saranno esplicitate nel DM integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso di predisposizione.


Si conferma che le spese sostenute dall’ente con il risparmio derivante dal differimento del pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020, dei c.d. “mutui MEF”, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di ciascun mutuo, non sono oggetto della certificazione di cui all’art. 39, comma 2 del Dl n. 104 del 2020, anche se sostenute per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. L’i mpossibilità di rendicontare tali spese a valere sul Fondo di cui all’art. 106 del Dl n. 34/2020, come rifinanziato dall’art. 39 del Dl. n. 104/2020, deriva dal fatto che lo Stato ha sostenuto un onere nell’anno 2020 per permettere lo spostamento in avanti di un anno del piano di ammortamento dei mutui Mef e liberare così margini di spesa a favore degli enti interessati.


No. Al fine di evitare duplicazioni di ristori il Comune inserisce, in corrispondenza della voce “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali” della Sezione 2 del Modello COVID-19, la maggiore spesa sostenuta per trasferire all’Unione le risorse del Fondo che ha ricevuto. L’Unione, invece, non valorizzerà all’interno del Modello alcuna maggiore spesa sostenuta per fronteggiare l’e mergenza, dal momento che tali spese sono già coperte in entrata grazie al trasferimento ricevuto dai suoi Comuni. Resta salvo che l’Unione potrà certificare maggiori spese COVID-19 non coperte dai trasferimenti del Comune.


La problematica segnalata è complessa e necessita di un’attenta valutazione in merito alle possibili modalità risolutive da operare nel modello. L’ente dovrebbe contattare la casella di posta elettronica del Pareggio di Bilancio (pareggio.rgs@mef.gov.it) non appena i prospetti relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 saranno messi in linea sull’applicativo, al fine di ricevere puntuali indicazioni per rappresentare in modo corretto i dati oggetto di segnalazione.


La possibilità che gli enti debbano provvedere a rimborsare somme incassate in anticipo per servizi dei quali, a causa della situazione epidemiologica in atto, non si è potuta garantire la fruizione è stata recentemente portata all’attenzione del Tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020. Il Tavolo, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di inserire nella Sezione 2 del Modello COVID-19 apposita riga che consenta agli enti di rendicontare e, conseguentemente, di finanziare con le assegnazioni del Fondo anche le maggiori spese derivanti da rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso, in considerazione del fatto che la perdita di entrata connessa a tali servizi non viene rilevata nella Sezione 1 del Modello COVID-19. Le modifiche apportate al Modello COVID-19 saranno esplicitate nel DM integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso di predisposizione.


La possibilità che gli enti debbano provvedere a rimborsare somme incassate prima dell’entrata in vigore delle specifiche norme di esenzione della Tosap-Cosap è stata recentemente portata all’a ttenzione del Tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020. Il Tavolo, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di inserire nella Sezione 2 del Modello COVID-19 apposita riga che consenta agli enti di rendicontare e, conseguentemente, di finanziare con le assegnazioni del Fondo anche le maggiori spese derivanti da rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso, in considerazione del fatto che la perdita di entrata connessa a tali esenzioni non viene rilevata nella Sezione 1 del Modello COVID-19. Tale possibilità è estesa a tutte le somme incassate e successivamente rimborsate a seguito di specifiche norme di esenzione (Tosap-Cosap e Imu-Tasi). Le modifiche apportate al Modello COVID-19 saranno esplicitate nel DM integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso di predisposizione.


Per il gettito derivante dall’attività di controllo, accertamento e recupero evasione relativa all’Imu-Tasi non è previsto alcun ristoro. Conseguentemente il predetto gettito non è ricompreso nel dato che sarà prospettato nelle colonne (a) e (b) della Sezione 1 del Modello COVID-19 in corrispondenza della riga “ Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - IMI e IMIS”. Si precisa che questa scelta è coerente con l’impostazione dei criteri di riparto del fondo ex articolo 106, DL n. 34 del 2020.


Nel Modello COVID-19 è chiesto di indicare, alla colonna (d), gli aumenti delle aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e, alla colonna (e), le riduzioni delle aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019. Nel Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 è poi specificato:
“Al fine di monitorare gli effetti delle politiche autonome di ciascun ente locale, gli enti che hanno deliberato aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti sull’esercizio 2020, sono tenuti ad indicare l’importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del maggior gettito 2020 derivante dall’aumento di aliquote e/o tariffe con segno positivo.”
e
“Al fine di monitorare gli effetti delle politiche autonome di ciascun ente locale, gli enti che hanno deliberato riduzioni di aliquote e/o tariffe con effetti sull’esercizio 2020, sono tenuti ad indicare l’importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del minor gettito 2020 derivante dalla riduzione di aliquote e/o tariffe con segno positivo.”
Alla luce di quanto sopra rappresentato, codesto ente deve tener conto delle variazioni di aliquote che incidono sull’andamento del gettito 2020 rispetto al 2019 e quindi delle variazioni delle aliquote relative all’anno d’imposta 2019 rispetto al precedente. Conseguentemente, deve inserire nella colonna d) “Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)” l’importo correttamente stimato dell'incremento di gettito 2020, rispetto al 2019, derivante da politica autonoma. All’interno del modello COVID-19-Delibere, e per ciascuna voce dei codici di V, IV e/o III livello, occorre poi inserire le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o la tariffa in vigore nel 2020, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota e/o tariffa in vigore nel 2019.


Nella consapevolezza della problematica segnalata, si rappresenta che il Tavolo tecnico di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, affronterà la criticità messa in luce, tenendo anche conto delle risorse incrementali del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui agli artt. 106 del Dl n. 34/2020 e 39 del Dl n. 104/2020, previste per l’anno 2021 dalla legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).


Si, i dati derivanti dagli F24 saranno inseriti nel Modello COVID-19 già depurati da tali errori. Si fa ad ogni modo presente che, sulla base delle informazioni assunte dal Dipartimento delle Finanze, gli errori nei versamenti, comunicati dai comuni stessi tramite il portale del federalismo fiscale, dovrebbero avere una incidenza molto residuale.


Diversi enti hanno avanzato la richiesta di poter rendicontare, a valere sulle risorse del Fondo, anche i trasferimenti effettuati in favore delle istituzioni scolastiche per finanziare le maggiori spese da queste ultime sostenute in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 2, del Dl n. 34/2020, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di inserire, nella Sezione 2 del Modello COVID-19, il codice del piano dei conti di riferimento. Le modifiche apportate al Modello COVID-19 saranno esplicitate nel DM integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso di predisposizione.


Riguarda solo il modello della certificazione. Nel caso in cui una delle voci inserite nella Sezione 1 del Modello COVID-19 sotto la riga “Imposte, tasse e proventi assimilati” sia stata dall'ente erroneamente contabilizzata in bilancio nella voce residuale “E.1.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.” o in altra voce residuale del piano dei conti, si chiede all'ente:

  • qualora tale voce abbia, nel Modello in parola, fonte dati BDAP-DCA: di sottrarre l’importo relativo a tale voce, erroneamente contabilizzata in bilancio, dal dato che figurerà nel Modello in corrispondenza della riga “Altro” per farlo, invece, figurare in corrispondenza dell’apposita riga del Modello dedicata all’imposta, tassa o provento in questione;
  • qualora tale voce abbia, nel Modello in parola, fonte dati F24 o ACI: esclusivamente di sottrarre l’importo relativo a tale voce, erroneamente contabilizzata in bilancio, dal dato che figurerà nel Modello in corrispondenza della riga “Altro”.

Sulla base dell'attuale impostazione del Modello COVID-19, sì. Tuttavia, il Tavolo tecnico di cui all'art. 106, comma 2, del Dl n. 34/2020, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di inserire nella Sezione 1 del Modello COVID-19 due nuove colonne, una per l’anno 2019 e una per l'anno 2020. Attraverso la compilazione di queste due nuove colonne l’ente potrà portare a rettifica degli accertamenti 2020 e/o degli accertamenti 2019 presenti, rispettivamente, nelle colonne (a) e (b) del Modello, la quota parte di tali accertamenti da ascriversi ad eventi straordinari che hanno interessato il bilancio dell’ente nel 2020 e/o nel 2019, oppure derivante dal normale meccanismo di funzionamento di una determinata posta di bilancio (Cfr. FAQ n 2) .
“ Neutralizzando” tali variazioni di entrata non imputabili alle colonne (d) o (e) del Modello e non dovute al Covid-19, si garantirà che ad incidere positivamente o negativamente sul saldo complessivo tra le minori/maggiori entrate e le maggiori/minori spese Covid-19 – al netto dei ristori di entrata e di spesa- saranno soltanto le variazioni di entrata effettivamente connesse all’emergenza da Covid-19. Nel caso specifico di codesto ente, l'importo dell’entrata straordinaria, accertata nell’esercizio 2020, potrà essere iscritto nella nuova colonna rettificativa degli accertamenti 2020, in modo che la variazione di entrata risultante dalla colonna (h) non lo includa. Le modifiche apportate al Modello COVID-19 saranno esplicitate nel DM integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso di predisposizione.


Il Tavolo tecnico di cui all'art. 106, comma 2, del Dl n. 34/2020, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di integrare il modello CERTIF-COVID-19, al fine di evidenziare quanta parte del “saldo complessivo” è influenzata dalle risorse assegnate per specifici ristori di spesa e quanta parte derivi, invece, dalle assegnazioni effettuate in favore dell'ente a valere sulle risorse di cui all’art. 106 del Dl n. 34 del 2020, come rifinanziato dall'art. 39 del Dl n. 104 del 2020. Pertanto, agli enti sarà richiesto di tenere opportunamente distinte le somme vincolate derivanti dal fondo ex art. 106 del DL 34/2020, e successive integrazioni, da quelle derivanti dai ristori specifici di spesa.
Le modifiche apportate al Modello CERTIF-COVID-19 saranno esplicitate nel DM integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso di predisposizione.


Si. Tra i codici di spesa inseriti nella Sezione 2 del Modello COVID-19 e, quindi, rendicontabili a valere sulle assegnazioni del Fondo funzioni (art. 106 del Dl n. 34/2020, come rifinanziato dall’art.39 del Dl n. 104/2020), sono presenti anche i codici relativi alle spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali, Famiglie, Imprese e Istituzioni sociali private. Si ritiene che le “Maggiori spese 2020 “COVID 19”” che è possibile valorizzare all’interno del Modello, in corrispondenza dei codici sopra citati, possano includere sia il contributo straordinario concesso dall’amministrazione per coprire le maggiori spese da questi sostenute in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sia il contributo erogato per ripianare quota parte del disavanzo di gestione che dalle stesse maggiori spese Covid-19 è stato generato.